Energia da termovalorizzatore, forti aumenti dei guadagni. La Regione può chiedere parte dei maggiori introiti
I forti aumenti del costo dellenergia elettrica a seguito della pandemia da Covid e dellinvasione russa dellUcraina, possono formare oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante al fine di procedere, in accordo con lappaltatore, ad una revisione delle condizioni economiche dellappalto, anche a vantaggio della parte pubblica, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede contrattuale.
E quanto ha affermato dallAnac con Parere di funzione consultiva N.12 del 6 marzo 2024, rispondendo allAmministrazione regionale di unimportante Regione del Meridione.
In sostanza, secondo Anac la richiesta, rivolta allappaltatore, di restituzione delle somme per maggiori profitti derivanti dalla vendita di energia elettrica prodotta dal termovalorizzatore negli anni 2021 e 2022 è giustificata poiché, negli anni 2021 e 2022 si sono registrati dati anomali rispetto al pregresso periodo 2011-2020, con un incremento esponenziale del corrispettivo economico in favore del gestore, strettamente correlato e/o consequenziale al conflitto in Ucraina, in aggiunta alle conseguenze derivanti dalla pandemia da Covid-19. Tali eventi hanno avuto indubbi riflessi in ambito contrattuale, con specifico riferimento allaumento dei prezzi anche di vendita dellenergia elettrica e, quindi, dei proventi realizzati dallappaltatore.
In considerazione della natura pubblica del contraente Regione – che in quanto tale redistribuisce ai cittadini i maggiori proventi della vendita dellenergia elettrica riducendo la tariffa per il conferimento dei rifiuti allimpianto – è stato chiesto allappaltatore di provvedere a versare alla Regione, a saldo per le annualità 2021 e 2022, somme corrispondenti alla quota eccedente incassata dallappaltatore, calcolata con le modalità indicate nellistanza di parere.
Si ritiene -scrive lAutorità nel Parere che lAmministrazione possa valutare lopportunità di procedere – in accordo con lappaltatore ad una revisione delle condizioni economiche dellappalto, alla luce degli eventi straordinari intervenuti successivamente alla stipula del contratto e discendenti dal conflitto in Ucraina e allemergenza sanitaria da Covid-19, secondo i principi di correttezza e buona fede contrattuale, valutando tuttavia se tali modifiche costituiscano revisioni sostanziali del contratto dappalto, non ammesse dallordinamento comunitario, nei termini indicati dalla giurisprudenza.
Fonte: ANAC del 20/03/2024

