Garanzia definitiva nelle procedure sotto soglia

Mar 21, 2024

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Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il parere del 26 febbraio 2024, n. 2174, sottolinea la necessità per gli appalti sotto soglia della presentazione di una cauzione pari al 5%.

Quesito:

Si chiede se la garanzia definitiva nelle procedure sotto soglia, con particolare riferimento alle negoziate di cui allart. 50, comma 1, lett. c), d) ed e): 1  debba essere costituita, dalloperatore economico, sempre in misura pari al 5% del valore contrattuale al netto dellIVA a prescindere dal verificarsi delle casistiche indicate allart. 117, comma 2; 2  possa essere oggetto di riduzione, in presenza delle certificazioni indicate dallart. 106, comma 8.

Risposta aggiornata

In relazione ai due quesiti posti, si rileva che, nel caso in cui la stazione appaltante richieda la garanzia definitiva nelle procedure sottosoglia, il suo valore è pari al 5% dellimporto contrattuale, non trovando ivi applicazione né lart. 117, co. 2, né lart. 106, co. 8, D.lgs. 36/2023. Come è dato leggersi nella Relazione Illustrativa al Codice, p. 80, difatti, la disciplina di cui allart. 53 del D.lgs. 36/2023 si giustifica per l'intento di semplificazione dellesecuzione dei contratti di importo inferiore alle soglie europee. Si veda parere n. 2129/2023 di questo Servizio.

Fonte: Supporto Giuridico Servizio Contratti Pubblici del MIT del 21/03/2024