Come noto, lart. 49 del Codice, nel codificare il principio di rotazione, vieta laffidamento o laggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.
Qualcuno aveva propugnato la tesi secondo la quale i due consecutivi affidamenti dovessero essere riferiti alloperatore affidatario, e non alla successione diacronica di due consecutivi contratti.
Lodierna T.A.R. Sicilia, III, 19 marzo 2024, n. 1030 sconfessa detta tesi, chiarendo che:
I due consecutivi affidamenti fanno, quindi, riferimento a quello da aggiudicare e a quello immediatamente precedente con la conseguenza che la disposizione vieta il secondo consecutivo affidamento (avente ad oggetto la stessa categorie di opere) e non – come dalla ravvisato dalla parte ricorrente (v. pag. 12- 13 del ricorso introduttivo) – il terzo affidamento da parte delloperatore già affidatario di due consecutivi affidamenti, non rivenendosi, per una simile interpretazione, né elementi testuali, né elementi sistematici tenuto anche conto che la disposizione si pone in linea di continuità con la precedente regolamentazione di cui alle linee guida ANAC n. 4 che al punto 3.6 faceva espresso riferimento allaffidamento precedente e a quello attuale. Peraltro, in tal caso, la norma avrebbe utilizzato il termine abbiano avuto, piuttosto che abbiano, tempo presente che attualizza la sequenza temporale al momento immediatamente precedente.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 19/03/2024 di Elvis Cavalleri

