Inopportuno far gestire le finanze di un Comune a dirigente rinviato a giudizio per concussione

Mar 19, 2024

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Inopportuno far gestire le risorse finanziarie di un Comune a un dirigente rinviato a giudizio per concussione

Attribuire la gestione delle risorse finanziarie di un Comune a un dirigente rinviato a giudizio per concussione per fatti commessi in unaltra amministrazione, è inopportuno. Va valutato il pregiudizio che tale incarico arreca allamministrazione e il danno allimmagine di imparzialità dellente che la nomina comporterebbe. E quanto stabilito da Anac con Atto del Presidente del 28 febbraio 2024, in risposta ad un parere richiesto da unimportante Comune della Romagna.

Larticolo 3 della legge N. 97/2001– evidenzia Anac  non contempla lipotesi in cui il fatto penalmente rilevante sia stato commesso in unamministrazione differente da quella presso la quale limputato risulta in servizio al momento dellavvio del procedimento. Si ritiene, pertanto, che debba escludersene lapplicabilità nel caso di specie e debba procedersi, invece, alla verifica dei presupposti per loperatività della rotazione straordinaria. Questa è finalizzata ad evitare un pregiudizio allimmagine dellente che potrebbe derivare dalla permanenza nellufficio del dipendente indagato o imputato in un procedimento penale. Essa si differenzia dalla rotazione ordinaria, che si inserisce nel quadro degli strumenti organizzativi dellAmministrazione, garantendo lalternanza del personale nelle aree più esposte al rischio di fenomeni correttivi con lobiettivo di neutralizzare il consolidamento nel tempo delle relazioni connesse alla posizione rivestita.

Poiché la fattispecie penale è espressamente richiamata dallarticolo 7 della legge n. 69/2015 – scrive lAutorità -, si ritiene che il Comune sia obbligato ad adottare un provvedimento nellambito del quale debba valutare la condotta ascritta allimputato, con particolare riguardo allimpatto che avrebbe lincarico attualmente ricoperto (o da assegnare) al dirigente sullimmagine di imparzialità dellente. Si rammenta che, qualora non sia possibile destinare il dirigente ad altro ruolo in ragione della qualifica rivestita o per obiettivi motivi organizzativi, in analogia con quanto previsto dallart. 3 della legge n. 97/2001, lo stesso è posto in aspettativa o in disponibilità con conservazione del trattamento economico in godimento.

Fonte: ANAC del 18/03/2024