“Agente modello”: l’operatore che partecipa alle gare ha precisi doveri di diligenza

Mar 18, 2024

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Nel respingere il ricorso avverso liscrizione nel casellario informatico con applicazione della sanzione pecuniaria, irrogata da ANAC, il Tar Lazio evidenzia come il comportamento dellimpresa debba essere valutato secondo i parametri civilistici della colpa (intesa come inosservanza dei doveri di diligenza, avendo riguardo alla nozione di diligenza che deve essere interpretata accentuandone il carattere relativo ed adeguandola più direttamente alle caratteristiche di ciascuna situazione considerata, in relazione alla natura dellattività svolta, alla prevedibilità ed evitabilità dellevento, quindi determinata secondo il parametro relativistico dellagente modello).

Questo quanto ribadito da Tar Lazio, Roma, Sez. I Quater, 16/03/2024, n. 5323:

7. Quanto allelemento soggettivo deve ritenersi corretta la valutazione espressa dallANAC che ha ritenuto sussistente in capo alla ricorrente lelemento psicologico in termini di colpa grave.

7.1. In proposito si osserva che il fatto che la condotta della ricorrente – che ha omesso di dimostrare leffettiva disponibilità dei mezzi come imposto dalla legge di gara, nonostante richiesti dalla legge di gara e dalla stazione appaltante in sede di soccorso istruttorio – integra allevidenza lelemento soggettivo richiesto. xxx s.r.l., infatti, va ascritta alla categoria di agente modello – operatore economico che partecipa, in qualità di concorrente, a procedure di evidenza pubblica e che, conseguentemente, conosce (o dovrebbe conoscere) con il grado di diligenza richiesto agli operatori professionali del settore di riferimento, la necessità di dimostrare i requisiti per laffidamento della gara cui ha partecipato.

7.2. Correttamente, quindi, lANAC ha ritenuto sussistente lelemento psicologico posto che tale condotta (ndr. il non aver dimostrato il possesso dei requisiti richiesti) non risulta conforme ai parametri di diligenza richiesti ad un soggetto che partecipa a procedure di gara pubbliche, avendo impedito allEnte comunale di poter accertare il pieno possesso dei requisiti oggetto di contestazione. (si veda pag. 4 della delibera impugnata).

Deriva, pertanto, anche linfondatezza del terzo e del quarto motivo di ricorso, nella parte in cui si contesta che lAnac avrebbe acriticamente e con automatismo ritenuto la ricorrente responsabile di quanto ascrittole.

Avuto riguardo al parametro dellagente modello, tenuto conto del modello civilistico di responsabilità (intesa come inosservanza dei doveri di diligenza, avendo riguardo alla nozione di diligenza che deve essere interpretata accentuandone il carattere relativo ed adeguandola più direttamente alle caratteristiche di ciascuna situazione considerata, in relazione alla natura dellattività svolta, alla prevedibilità ed evitabilità dellevento, quindi determinata secondo il parametro relativistico dellagente modello (cfr. Tar Lazio, sez. I quater, n. 02537/2024 che richiama Consiglio di Stato, Sez. V, 30 agosto 2023, n. 8055), infatti, è stato adeguatamente motivato che, parametrando la condotta a quella che avrebbe dovuto assumere lagente modello, sarebbe stato esigibile da parte della ricorrente la dimostrazione, mediante trasmissione della documentazione richiesta, del possesso dei requisiti anche per lespletamento del servizio di spala neve.

8. Dalle considerazioni che precedono deriva, quindi, il rigetto del ricorso.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 16/03/2024 di Roberto Donati