Appalto di servizi sotto-soglia. La ricorrente contesta la mancata valutazione dellanomalia dellofferta dellaggiudicataria, secondo quanto previsto dallarticolo 110 del Codice, da parte della stazione appaltante.
Tar Campania, Salerno, Sez. I, 11/03/2024, n. 634 respinge il ricorso:
5. Con il primo motivo, la ricorrente sostanzialmente contesta la mancata valutazione dellanomalia dellofferta dellaggiudicataria da parte della stazione appaltante, in quanto:- indicherebbe una percentuale sui costi da sostenere dallazienda in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nella misura del 3% dellimporto offerto (€ 3.509,93), pari ad appena € 105 e, quindi, sarebbe incongrua rispetto allentità ed alle caratteristiche del servizio de quo; – riporterebbe unofferta di € 3.509,93, che comprimerebbe abnormemente non solo i costi per la sicurezza ma anche i costi del lavoro, tenendo conto che il numero di ore richieste dal bando è di n. 36 ore mensili.
5.1. La censura è infondata.
5.2. In punto di diritto, va precisato che la disciplina ora contenuta nellarticolo 110 del d.lgs. 36/2023, richiamata da parte ricorrente, non trova applicazione nella procedura de qua, in quanto trattasi di procedura di gara sotto-soglia per la quale si applicano le specifiche norme contenute nel Libro II, Parte I del nuovo Codice dei contratti pubblici. Ed invero, «anche in considerazione della differente qualificazione richiesta per lo svolgimento di procedure relative a contratti di importo superiore e inferiore alle soglie europee, si è optato per una disciplina differenziata tra i due sistemi» (così la Relazione del Consiglio di Stato allo Schema definitivo del nuovo Codice dei contratti pubblici, sub articolo 110).
5.3. Va, infatti, applicata la nuova norma contenuta nellarticolo 54 del d.lgs. 36/2023, che stabilisce che, ove i contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea relativi ad appalti di lavori o servizi siano aggiudicati con il criterio del prezzo più basso e non presentino un interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti, in deroga allarticolo 110, prevedono negli atti di gara lesclusione automatica delle offerte che risultino anomale, «qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque».
5.4. Nella fattispecie in esame, non è stata prevista tale clausola nella lettera di invito rimanendo, quindi, nella facoltà della stazione appaltante di procedere o meno alla verifica facoltativa della congruità dellofferta. Si ricorda, a questo proposito, che la giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto che le stazioni appaltanti dispongono di una discrezionalità ampia con riguardo alla scelta di procedere, o no, alla verifica facoltativa, con la conseguenza che il ricorso allistituto (come pure la mancata applicazione di esso) non necessita di una particolare motivazione, né può essere sindacato se non nelle ipotesi, remote, di macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto (Consiglio di Stato, sez. V, 29 gennaio 2018, n. 604).
5.5. Orbene, lamministrazione resistente ha dedotto di non aver proceduto alla verifica di anomalia in quanto …………… s.r.l.s., già aggiudicataria del servizio in argomento nellanno precedente, dà esecuzione al contratto senza avvalersi di personale dipendente, provvedendo al servizio di conduzione e manutenzione ordinaria dellimpianto elettrico, dei condizionatori daria, dei gruppi elettrogeni e della video sorveglianza nella persona di uno dei due soci. Tale motivazione, supportata per tabulas da quanto risulta dalla visura camerale della società aggiudicataria, che non riporta addetti e/o dipendenti, non risultando inficiata da irragionevolezza, irrazionalità, illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti, è, quindi, sottratta al sindacato del giudice amministrativo essendo preclusa allorgano giurisdizionale, al di là dei menzionati confini, la possibilità di svolgere (autonomamente o a mezzo di consulenti tecnici) unautonoma verifica circa la sussistenza, o meno, dellanomalia, trattandosi di questione riservata allesclusiva discrezionalità tecnica dellamministrazione (v., da ultimo, Consiglio di Stato, sez. V, 25 gennaio 2024, n. 802).
A cura di giurisprudenzappalti.it del 11/03/2024 di Roberto Donati

