Il Tar Campania ricorda come il rapporto tra laggiudicatario e il prestatore di una specifica attività debba essere valutato di volta in volta con riferimento allorganizzazione del soggetto che esegue la prestazione.
Perché la stessa può connotarsi dagli elementi tipici del lavoro autonomo o, viceversa, configurare un legame di subappalto.
Ed in tal senso ribadisce la giurisprudenza sullargomento.
Questo quanto stabilito da Tar Campania, Napoli, Sez. I, 07/03/2024, n. 1538:
3.2.1. È innanzitutto da escludere che si sia in presenza di unattività di lavoro autonomo.
Il connotato di questa è costituito dallobbligazione a compiere verso un corrispettivo unopera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (art. 2222 c.c.).
Nella materia degli appalti pubblici, la giurisprudenza ha indagato sulla configurazione del rapporto tra laggiudicatario e il prestatore di una specifica attività, evidenziando – come inteso dalla ricorrente principale – che la distinzione si pone sul piano dellalterità della prestazione, essendo nel subappalto la prestazione affidata dallappaltatore a un terzo che la realizza direttamente attraverso la propria organizzazione; mentre nel contratto di cooperazione la prestazione resa è inserita allinterno dellorganizzazione imprenditoriale dellappaltatore (Cons. Stato – sez. V , 31/5/2021 n. 4150, richiamata da TAR Lazio – sez. II bis, 17/6/2022 n. 8146, integralmente confermata con pronuncia del Consiglio di Stato – sez. V, del 21/8/2023 n. 7862: cfr. p. 1.5).
Con dette pronunce è stata evidenziata la necessità di valutare di volta in volta se, con riferimento allorganizzazione del soggetto che esegue la prestazione, la stessa sia connotata dagli elementi tipici del lavoro autonomo o, viceversa, configuri nel rapporto con laggiudicatario un legame di subappalto.
In tali termini, è indispensabile valutare in concreto la tipologia dellattività, potendosi ricondurre la stessa a una prestazione di lavoro autonomo solamente allorquando il soggetto che collabora con lappaltatore disimpegni lincarico essenzialmente attraverso un apporto personale, non già nel caso in cui la prestazione sia resa con unadeguata organizzazione di risorse umane e materiali, tipicamente imprenditoriale (cfr. TAR Lazio, cit.: In questo senso, lo svolgimento delle prestazioni con lavoro prevalentemente proprio e con limpiego esclusivamente dei mezzi strettamente strumentali allesecuzione dellopera o del servizio non configura quindi unattività di impresa, quanto unattività di lavoro autonomo; mentre, affinché possa configurarsi una ipotesi di subappalto è necessario che il terzo possa qualificarsi come imprenditore ai sensi dellart. 2082 c.c. […] In considerazione di quanto premesso, tenendo conto della lettura combinata dellart. 1655 cod.civ. che definisce il contratto di appalto, e dellart. 2222 cod.civ., dedicato al contratto dopera (tenuto anche conto delle esclusioni e dei rinvii di cui allart. 2238 cod.civ.), ai fini di cui allart. 105 del codice appalti, la distinzione tra attività commesse in regime di subappalto e prestazioni affidate a prestatori dopera andrà risolta, caso per caso, in base alla rilevanza della organizzazione del collaboratore, individuandosi una prestazione dopera nei casi in cui questultimo esegue attività per la quale è essenziale la propria esperienza e qualità soggettiva; mentre, dovrà concludersi in ordine alla presenza di una collaborazione in termini di subappalto in presenza di una organizzazione dei mezzi necessari, non piccola, né meramente ausiliaria, che condiziona la prestazione in termini di essenzialità).
Nella fattispecie allesame, lesame del tipo di attività prestata mostra che non si possa essere in presenza di una prestazione di lavoro autonomo (priva di un connotato personale, espletata peraltro da parte di un soggetto avente veste di società di capitali), denotando limpiego di unorganizzazione di impresa per disimpegnare il compito affidato, tanto da dover ricondurre a unipotesi di subappalto la prestazione resa.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 07/03/2024 di Roberto Donati

