I provvedimenti amministrativi di secondo grado che incidono sullaggiudicazione definitiva – in quanto idonea ad attribuire alla parte ricorrente il bene della vita – devono essere necessariamente preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento (Cons. Stato, sez. V, 12 settembre 2023, n. 8273), che si impone, in modo particolare, qualora i presupposti della revoca e/o dellannullamento siano motivate sulla base di valutazioni discrezionali e tecniche.
Questo quanto ribadito da Tar Sicilia, Catania, Sez. I, 06/03/2024, n. 900:
Sono meritevoli di accoglimento il primo e lultimo motivo di ricorso.
E invero, i provvedimenti amministrativi di secondo grado che incidono sullaggiudicazione definitiva – in quanto idonea ad attribuire alla parte ricorrente il bene della vita – devono essere necessariamente preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento (Cons. Stato, sez. V, 12 settembre 2023, n. 8273), che si impone, in modo particolare, qualora, come nel caso che ci occupa, i presupposti della revoca e/o dellannullamento siano motivate sulla base di valutazioni discrezionali e tecniche, puntualmente confutate dallaggiudicataria sia in ordine al fatto presupposto, sia con riferimento alla ponderazione degli interessi in conflitto.
Con il quarto motivo di ricorso, infatti, parte ricorrente ha confutato sia la necessità di modificare il progetto esecutivo in base alle indicazioni dellAutorità di bacino del 13 maggio 2020, sia lesigenza di procedere alla revisione dei prezzi in base al nuovo tariffario regionale, nonché la rispondenza della riedizione della gara con i solleciti dellamministrazione regionale intimata.
Tale carenza motivazionale va altresì ormai ponderata, tenendo conto anche dellimmanenza del principio di risultato previsto dallart. 1 del d.lgs. n. 36/2023 (cui, ad avviso del Collegio, occorre attribuire valenza ricognitiva e non innovativa) – secondo cui Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dellaffidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza –, che sembra frustrato dalla scelta dellamministrazione resistente senza unadeguata rappresentazione della ragioni volte a giustificarla.
In conclusione, previo assorbimento del secondo e del terzo motivo articolati in via subordinata, il ricorso deve essere accolto e, per leffetto, i provvedimenti impugnati devono essere annullati, fatte salve le ulteriori determinazioni della P.A.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 06/03/2024 di Roberto Donati

