Scelta dei soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse

Feb 14, 2024

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Il MIT con il parere del 26 luglio 2023, n. 2192 ha reso noto quanto di seguito:

Quesito: Nel disciplinare gli affidamenti diretti il nuovo Codice indica che … siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee allesecuzione delle prestazioni. Nella relazione viene spiegato che, la preferenza per il richiamo ad esperienze idonee piuttosto che ad esperienze analoghe come invece indicato nel DL 76/20 e smi, attiene alla scelta di AMPLIARE IL MARGINE VALUTATIVO della Stazione Appaltante (SA) che può apprezzare attività precedenti dellOperatore Economico (OE), in ambiti anche non strettamente analoghi alloggetto della gara, ma tuttavia idonei a garantite la buona riuscita dellaffidamento. La legge indica poi che, tali OE, debbano essere individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla SA. Al fine di applicare in modo pratico e semplice la norma, questa SA ragionerebbe come segue: il MEPA opera come un albo fornitori che offre, alla sezione cerca impresa del cruscotto, una modalità capillare dindividuazione degli OE. Nello specifico per i beni ed i servizi, inserendo lattinente bando e categoria di dettaglio, il sistema consente di filtrare gli OE per fatturato medio annuo: digitandone il valore minimo pari allimporto a base dellaffidamento diretto, si ritiene che lindividuazione di una ditta con esperienze idonee sia implicita ed inconfutabile. Lo stesso vale per quanto concerne i lavori qualora dallapplicativo emerga che, lOE individuato, sia munito di unattinente SOA. In caso di possesso dei soli requisiti di cui allart. 90 del DPR 207/10 invece, al fine di evitare eccessive complicazioni, si ritiene sufficiente basarsi sulla nuova autocertificazione richiesta dal MEPA, nella quale viene asserito che Il sottoscritto OE, dichiara sotto la propria responsabilità che le attività presenti nel proprio oggetto sociale ricomprendono una o più attività previste nella categoria per cui viene richiesta lammissione al MEPA. Si chiede un autorevole parere a riguardo.

Risposta aggiornata: Negli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di cui allart. 50, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. 36/2023, la scelta deve ricadere su operatori economici in possesso di documentate esperienze pregresse idonee allesecuzione delle prestazioni contrattuali. Come evidenziato nel quesito, la formulazione utilizzata ha inteso ampliare i margini valutativi della stazione appaltante rispetto allanalogo requisito introdotto dallart. 1 del D.L. 76/2020 che obbligava a comprovare il possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento. Come si evince dalla relazione illustrativa del Consiglio di Stato, laddove si richiamano le attività precedenti dellOperatore Economico (OE), in ambiti anche non strettamente analoghi alloggetto della gara, ma tuttavia idonei a garantite la buona riuscita dellaffidamento, la ratio alla base del citato requisito specificamente previsto per gli affidamenti diretti sembra porre laccento non tanto sul dato del fatturato generale, quanto sulla tipologia di attività svolta dalloperatore economico. Purtuttavia, rientra nellampia discrezionalità della stazione appaltante, tenuto conto delle caratteristiche delle prestazioni da acquisire, valutare le modalità con cui devono essere documentate le idonee esperienze pregresse. Ciò posto, rispetto a quanto indicato nel quesito, anche negli affidamenti diretti la stazione appaltante ha la facoltà e non lobbligo di individuare gli operatori economici tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante Lindividuazione delloperatore economico rimane infatti discrezionale, come si desume dalla definizione di affidamento diretto fornita dallart. 3, comma 1, lett. d), dellAllegato I.1 ai cui sensi laffidamento diretto è laffidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dallente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui allarticolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice. Per i contratti di servizi e forniture è inoltre facoltà della stazione appaltante richiedere allaffidatario, in aggiunta alle pregresse esperienze idonee, il possesso di requisiti di ordine speciale secondo quanto previsto dallart. 100 D.Lgs. 36/2023. Per quanto attiene ai contratti di lavori, la disposizione che prescrive il requisito in argomento deve essere letta e declinata in coordinato disposto con lart. 28 dellAllegato II.12, relativo ai requisiti degli esecutori di lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, che ripropone quanto già previsto dallart. 90 del D.P.R. 207/2010 (requisiti dei lavori analoghi, del costo del personale e del possesso di adeguate attrezzature). Salvo il caso del possesso della SOA, per la comprova del requisito, la percorribilità della soluzione prospettata nel quesito circa lutilizzo dellautocertificazione prodotta dalloperatore economico in fase di abilitazione al MEPA o a seguito di aggiornamento, deve essere verificata tenendo conto dei seguenti due aspetti: 1) larco temporale rilevante per documentare il requisito dellimporto dei lavori analoghi e del costo del personale deve corrispondere al quinquennio antecedente la data del bando (art. 28, comma 1, lett. a) e b), Allegato II.12; nella fattispecie dellaffidamento diretto deve intendersi la data di avvio della trattativa diretta sul MEPA; 2) alla verifica dei requisiti di cui al citato art. 28 dellAllegato II.12 si procede ai sensi dellart. 52 del D.Lgs. 36/2023, vale a dire: con acquisizione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ed effettuazione di verifiche a campione per importi inferiori a 40.000 Euro e con acquisizione del DGUE e verifiche puntuali per importi pari o superiori a detto importo anche nel caso di acquisizione effettuata sul MEPA. Nello specifico, per quanto attiene agli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000,00 Euro, il comunicato del MIT del 30 giugno 2023 ha precisato che anche il DGUE consiste in una dichiarazione avente i requisiti di cui allart. 47 del DPR 445/2000, puntualizzando che, per importi inferiori a, la stazione appaltante ha facoltà di scegliere se predisporre un modello semplificato di dichiarazione oppure se adottare il DGUE, privilegiando esigenze di standardizzazione e uniformità. Per quanto attiene agli affidamenti diretti di importo pari o superiore a 40.000,00 Euro si applica la disposizione di cui allart. 17, comma 5, del D.Lgs. 36/2023 in base alla quale lorgano competente a disporre laggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme allinteresse pubblico dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo allofferente, dispone laggiudicazione, che è immediatamente efficace.

Fonte: Supporto Giuridico Servizio Contratti Pubblici del MIT 14/02/2024