Non è consentito il soccorso istruttorio attivato per rettificare il contenuto della dichiarazione

Feb 12, 2024

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Il Consiglio di Stato, tenendo conto di quanto stabilito dallarticolo 101 del nuovo Codice, ribadisce come non sia consentito il soccorso istruttorio attivato non tanto per integrare e chiarire la documentazione prodotta a comprova della dichiarazione, ma per rettificare il contenuto della dichiarazione medesima nella sua integralità.

Questo quanto stabilito da Consiglio di Stato, Sez. V, 12/02/2024, n. 1372 nel respingere lappello:

Con riferimento, invece, alle censure dellappellante con cui la stessa assume il frontale contrasto della contestata esclusione con i principi del giusto procedimento e con le regole del soccorso istruttorio, come disciplinato dal nuovo art. 101, comma 1, d.lgs. n. 36/2023, nonché con il principio del risultato, anche in considerazione dellerrata applicazione concreta della nozione di servizio analogo, deve osservarsi che, nel formulare lofferta, ……… allegava il proprio DGUE in cui dichiarava il possesso del predetto requisito di capacità tecnica e professionale come segue: ………...

Tale dichiarazione è stata resa dal concorrente del tutto consapevolmente, e della stessa lo stesso deve rispondere, in omaggio al principio generale di autoresponsabilità.

Né, in seguito allaccertamento da parte della stazione appaltante del mancato possesso del requisito speciale di capacità tecnico professionale per come dichiarato dal concorrente nellofferta, era esigibile lesperimento del soccorso istruttorio, atteso che: non è … consentito il soccorso istruttorio attivato non tanto per integrare e chiarire la documentazione prodotta a comprova della dichiarazione, ma per rettificare il contenuto della dichiarazione medesima nella sua integralità (Cons. Stato, V, 22 febbraio 2021, n. 1540).

Ed invero, nellambito del settore dellevidenza pubblica, i principi del favor partecipationis e del risultato non possono mai confliggere con il principio della par condicio fra i concorrenti.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 12/02/2024 di Roberto Donati