Ecco il caso scrutinato da TAR Liguria, I, 30 gennaio 2024, n. 69:
- il bando ha previsto solo 31 giorni per la presentazione delle offerte (dal 15.12.2023, data di pubblicazione del bando, al 15.1.2024), termine ritenuto insufficiente per le caratteristiche della gara e soprattutto per lambiguità delle clausole sopra menzionate;
– la lex specialis ha previsto la possibilità di risposta ai quesiti oltre il termine dilatorio minimo stabilito dallart. 88, comma 3 (almeno 6 giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte) e, nel caso di specie, tale termine è stato effettivamente violato essendo stati pubblicati i chiarimenti sui quesiti 2 e 10 tra il quinto e il secondo giorno anteriori alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.
14.1) Dagli atti di gara risulta pacificamente che le risposte ai quesiti:
– hanno certamente carattere significativo ex art. 92, comma 2-a) del Codice perché attengono allindividuazione del soggetto tenuto a fornire il software gestionale dei parcometri, nonché alla natura e allentità dello sviluppo richiesto allaffidatario;
– sono state rese tra il quinto e il secondo giorno anteriore alla presentazione delle offerte, con conseguente pacifica violazione del suddetto termine dilatorio minimo di 6 giorni posto a garanzia della possibilità per il candidato di elaborare unofferta tecnica seria e sostenibile.
La lex specialis è, pertanto, illegittima per violazione dellart. 88, comma 3, e dellart. 92, comma 2-a) del Codice.
14.2) Sotto altro profilo si rileva che il termine di 31 giorni assegnato per la presentazione delle offerte, se in astratto è ritenuto congruo, nel caso di specie è illegittimo in relazione agli oneri di implementazione del software gestionale imposto allaffidatario.
Ne consegue la fondatezza del motivo.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 30/01/2024 di Elvis Cavalleri

