Stesso punteggio complessivo e stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica. Vince chi ha caricato per primo l’offerta!

Gen 31, 2024

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Procedura aperta ex art. 60 d.lgs. n. 50/2016 con richiesta dofferta su piattaforma MePA, da aggiudicarsi mediante il criterio dellofferta economicamente più vantaggiosa. Il disciplinare di gara prevedeva che: Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per lofferta tecnica, il concorrente che abbia presentato per primo lofferta sul Me.Pa. è collocato nella graduatoria parziale prima del concorrente di pari punteggio.

La ricorrente contesta lesito della gara, in particolare il mancato esperimento del rilancio dellofferta previsto dallart.77 del R.D. 827/1924.

Tar Calabria, Catanzaro, Sez. I, 29/01/2024, n. 134 respinge il ricorso:

18. Si può passare ora allesame del ricorso introduttivo, affidato allunico motivo di ricorso della ravvisata violazione dellart. 77 del R.D. 827/1924 che prescriverebbe, nei casi di punteggio ex aequo tra i concorrenti, lapplicazione del principio del rilancio dellofferta consentendo agli operatori economici classificatisi a pari merito di presentare offerte migliorative.

19. Il collegio ritiene di dover confermare il decisum cautelare sulla scorta del medesimo ragionamento ivi sviluppato, ritenendo il motivo non suscettibile di positiva valutazione.

In caso di ex aequo, lart. 21.3 del citato Disciplinare stabiliva che Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per lofferta tecnica, il concorrente che abbia presentato per primo lofferta sul Me.Pa. è collocato nella graduatoria parziale prima del concorrente di pari punteggio

Ciò posto, loperato dellAmministrazione resistente non è censurabile nella misura in cui ha autonomamente previsto nella legge di gara, per il caso di offerte economicamente più vantaggiose che, allesito della procedura, hanno ottenuto complessivamente lo stesso punteggio (ossia offerte ex aequo) lapplicazione di un diverso criterio, peraltro basato sulla diligenza delloperatore economico.

Difatti ritiene questo collegio che il sub procedimento delineato dal citato art. 77 può trovare applicazione soltanto nel caso in cui i concorrenti ex aequo abbiano presentato la stessa offerta o offerte uguali, circostanza che non può ritenersi si sia verificata nel caso in esame.

Inoltre, lorientamento cui questo collegio ritiene di aderire è quello che sostiene che lambito di applicazione della suddetta norma giuridica sia circoscritto ai rari casi in cui vi sia un ex aequo del prezzo offerto, nelle gare al massimo ribasso (Consiglio di Stato, Sez. III, 30 dicembre 2020, n. 8537), dovendosene escludere lapplicazione nelle gare il cui criterio per laffidamento sia quello dellofferta economicamente più vantaggiosa.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 29/01/2024 di Roberto Donati