La ricorrente censura laggiudicazione in ragione del fatto che la stazione appaltante avrebbe violato il disciplinare di gara, perché esso prevede che lofferta economica, a pena di inammissibilità, debba essere accompagnata da: computo metrico estimativo e dallelenco prezzi unitari netti complessivi dellopera da realizzare (compreso le eventuali varianti migliorative).
Tar Puglia, Lecce, Sez. II, 22/01/2024, n. 91 accoglie il ricorso:
Ebbene dalla documentazione versata in atti si evince che, in violazione della lex specialis, limpresa aggiudicataria non ha fornito gli elementi espressamente richiesti a pena di inammissibilità dellofferta economica.
Secondo un orientamento consolidato (ex multis. Cons. St., sez. V, sent. n. 5959/2021), già condiviso dal Collegio in sede cautelare, lindicazione del computo metrico estimativo e dellelenco dei prezzi unitari netti complessivi dellopera da realizzare – ove richiesti dal disciplinare di gara a pena di esclusione ovvero di inammissibilità dellofferta come nel caso in esame – costituisce elemento indefettibile dellofferta medesima anche nellambito degli appalti a corpo attesa la natura polifunzionale delle predette indicazioni che consentono alla stazione appaltante lacquisizione della conoscenza immediata del valore degli interventi in specie migliorativi (con tutto ciò che ne consegue in ordine alla consapevolezza sul valore delle prestazioni), lassunzione dinformazioni utili a fini esecutivi, lacquisizione anticipata di elementi di valutazione della congruità dellofferta, nonché la formulazione di un giudizio circa la serietà di questultima.
Alla luce delle sopra esposte ragioni il ricorso va, dunque, accolto in quanto fondato.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 22/01/2024 di Roberto Donati

