L’acquisizione di diversi preventivi e l’indicazione di criteri di selezione per l’affidamento diretto non trasformano automaticamente tale procedura in una gara aperta

Gen 18, 2024

Iscriviti alla Newsletter

Ogni lunedì notizie e approfondimenti dal mondo del public procurement, nella tua casella e-mail.

Iscriviti ora

La mera procedimentalizzazione dellaffidamento diretto, mediante lacquisizione di una pluralità di preventivi e lindicazione dei criteri per la selezione degli operatori, non trasforma laffidamento diretto in una procedura di gara.

Il principio è ribadito dal Consiglio di Stato, che dichiara inammissibile lappello e conferma la Sentenza del Tar Lombardia 949/2023 (vedi qui Nellaffidamento diretto non cè obbligo di redigere graduatoria o di assegnare a ciascuna offerta un punteggio numerico sotto il profilo qualitativo ed economico. – Giurisprudenzappalti).

Questo quanto stabilito da Consiglio di Stato, Sez. V, 15/01/2024, n. 503:

4.3. – Anche il terzo e ultimo motivo di appello non si sottrae alla censura di inammissibilità, nei sensi pocanzi rilevati.

Lappellante si è infatti limitata a riproporre pedissequamente le censure di cui al terzo motivo del ricorso di primo grado, insistendo sul difetto di motivazione in ordine alla scelta dellaggiudicataria e sulla mancata formazione di una graduatoria. Nel far ciò, tuttavia, essa non ha considerato le ragioni di rigetto argomentate dal TAR, che si riferiscono alla natura semplificata della procedura posta in essere, regolata dallart. 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito in legge n. 120 del 2020.

In particolare, il TAR ha rimarcato che lomissione della graduatoria finale risultava coerente con le previsioni del disciplinare, intitolato Condizioni particolari di RDO – Confronto di preventivi (richiamandone lart. 7, paragrafo finale), e che la scelta dellaggiudicataria è stata specificamente e dettagliatamente motivata con riferimento a tutti i criteri valutativi predeterminati dallamministrazione. Il Giudice di prime cure, inoltre, ha affermato che la previsione di questi ultimi, insieme allacquisizione di più offerte, non comportava la trasformazione della procedura in una gara vera e propria, trattandosi piuttosto di un mero confronto di preventivi, con conseguente dovere della stazione appaltante di motivare la scelta dellaggiudicatario non in ottica comparativa, ma solo in termini di economicità e di rispondenza dellofferta alle proprie esigenze. Gli atti posti in essere dallamministrazione, a giudizio del TAR, sono stati coerenti con le previsioni dellart. 30 del d.lgs. n. 50 del 2016 (richiamato dallart. 1, comma 2, lettera a, del decreto-legge n. 76 del 2020, come convertito) e ciò proprio in considerazione della pubblicità della procedura, della predeterminazione dei criteri valutativi e della completezza della motivazione in relazione alla tipologia di procedura espletata.

A fronte della motivazione del TAR, lappellante ha ribadito che quella posta in essere dallamministrazione doveva ritenersi alla stregua di una vera e propria procedura selettiva, dovendosi far prevalere il dato sostanziale consistente nel procedimento in concreto posto in essere. A suo modo di vedere, il Politecnico, una volta deciso di aprire laffidamento al mercato attraverso lintroduzione di regole improntate al confronto concorrenziale, avrebbe dovuto farsi guidare dai principi generali dellevidenza pubblica e, quindi, avrebbe dovuto prestabilire i criteri di valutazione delle offerte e valutare queste ultime in comparazione tra di loro, redigendo apposita graduatoria. La motivazione finale del RUP sarebbe, in tale prospettiva, apodittica e, comunque, generica ed indeterminata.

Così argomentando, tuttavia, lappellante non ha fatto altro che riproporre gli argomenti già prospettati al TAR, ai quali il primo giudice ha già offerto motivata risposta, non adeguatamente considerata, né efficacemente contrastata. La stessa prospettiva che vorrebbe prediligere le caratteristiche del procedimento in concreto posto in essere non giova allappellante, in quanto essa, a ben vedere, prova troppo: la procedura in concreto posta in essere, infatti, era proprio quella dellaffidamento diretto, ai sensi dellart. 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 76 del 2020, come convertito, le cui caratteristiche erano ben delineate dal disciplinare che, come rimarcato dal TAR, escludeva in radice la natura comparativa della valutazione. In tale prospettiva, la motivazione finale è del tutto adeguata e sufficiente, in quanto doveva limitarsi ad un giudizio di rispondenza dellofferta alle esigenze dellamministrazione.

Deve qui ribadirsi che la mera procedimentalizzazione dellaffidamento diretto, mediante lacquisizione di una pluralità di preventivi e lindicazione dei criteri per la selezione degli operatori (secondo modalità che corrispondono alle previsioni contenute nelle Linee Guida ANAC n. 4 per gli affidamenti diretti), non trasforma laffidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dallamministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze (cfr. Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 3287 del 2021, opportunamente richiamata dal TAR; va qui aggiunto che le osservazioni compiute su questa sentenza, nella parte finale dellatto di appello, non sono tali da inficiare la portata generale del principio di diritto così enunciato, il quale – diversamente da ciò che lappellante ritiene – non appare affatto influenzato dalle particolari caratteristiche che, in quel caso, si riconnettevano alla procedura di affidamento diretto, per come disegnata dallamministrazione nella richiesta di preventivo).

A cura di giurisprudenzappalti.it del 15/01/2024 di Roberto Donati