Gara per il trattamento dei rifiuti. Annullamento degli atti di gara per illegittimità
Annullamento di tutti gli atti di gara riguardanti il servizio di trattamento dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense. E quanto ha invitato a fare Anac con la delibera n.1 del 10 gennaio 2024. Destinataria una società di servizi comunali della Lombardia, incaricata del conferimento dei rifiuti organici raccolti sul territorio bergamasco e bresciano. LAutorità, a seguito dellesposto di un operatore economico, ha aperto unistruttoria sulla gara verificando lillegittimità del disciplinare, in particolare per il requisito prescritto di disporre di un impianto a distanza massima di 10 chilometri dalla sede operativa.
Le indicazioni dellAutorità
Anac suggerisce lannullamento di tutti gli atti di gara (bando, disciplinare di gara e atti conseguenziali medio tempore adottati, compresi i provvedimenti di aggiudicazione), stante la presenza dei vizi gravanti la lex specialis esposti in parte motiva, il primo dei quali riconducibile alla fattispecie legittimante.
LAutorità, inoltre, raccomanda in occasione della futura e successiva riedizione della procedura di gara, una rivalutazione della complessiva documentazione di gara anche alla luce degli ulteriori vizi evidenziati.
A tal proposito, vengono assegnati 20 giorni per agire in conformità, con avvertenza che, in mancanza, lAutorità sarà legittimata ad impugnare la documentazione di gara esaminata.
Ad essere messa in discussione da Anac è la legittimità della cosiddetta clausola territoriale del disciplinare della gara, nella parte in cui prevede, quale requisito di partecipazione di idoneità professionale, la disponibilità dellimpianto di destino entro un raggio di 10 km dalla sede operativa.
La clausola è ritenuta da Anac illegittima e limitativa della concorrenza.
Allo stato e sulla base dei più recenti approdi giurisprudenziali – scrive lAutorità-, il principio concorrenziale sembra prevalere rispetto al principio di prossimità ambientale (di cui le clausole territoriali sono un portato). Sicché, ove nellambito dellevidenza pubblica sia necessario integrare i due principi, la clausola territoriale appare declinabile quale criterio premiale da valorizzare nellambito dellofferta tecnica e non quale requisito di partecipazione.
Nel caso specifico, la disponibilità del sito di conferimento entro il raggio di 10 km, previsto quale requisito di partecipazione condizionante laccesso alla procedura selettiva, appare illegittima e allevidenza limitativa della concorrenza in quanto, la clausola territoriale pare poter assumere rilievo esclusivamente quale elemento premiale. Infatti, scrive Anac anche laddove la stazione appaltante avesse voluto introdurre la clausola di territorialità quale requisito di partecipazione, la stessa sarebbe comunque illegittima in considerazione della sua lesività in concreto per la concorrenza.
In questo caso non è comunque invocabile il principio di prossimità ambientale: le motivazioni sono infatti di natura esclusivamente economicae non costituiscono interesse di natura ambientale ritenuto prevalente rispetto a quello concorrenziale.
In tal senso – scrive Anac -, i documenti di gara avrebbero ad esempio potuto imporre a carico dei concorrenti i maggiori costi derivanti da un trasporto verso un impianto ubicato a distanza superiore ai 10 km; una simile clausola avrebbe consentito una partecipazione più ampia, salvaguardando al contempo il diritto alla concorrenza e leconomicità della procedura.
Vanno evidenziate anche – scrive ancora Anac le criticità relative al criterio selettivo previsto dal disciplinare di gara. Infatti, sebbene il criterio prescelto sia quello del minor prezzo, la formula prevista dal disciplinare valorizza la distanza del sito di conferimento rispetto al sito operativo, oltre al minor prezzo offerto. Tale previsione appare illegittima. La valorizzazione del criterio della distanza dal sito di conferimento determina un confronto qualitativo tra le diverse offerte, introducendo, di fatti, un criterio premiale nellambito della formula relativa allapplicazione del punteggio economico, non più limitato al solo elemento prezzo, e mascherando, per leffetto, un più opportuno ricorso al criterio dellofferta economicamente più vantaggiosa.
Fonte: ANAC del 16/01/2024

