Affidamento diretto della concessione del servizio di gestione, manutenzione ed installazione di impianti pubblicitari delle transenne parapedonali sul territorio comunale. Lamministrazione ha pubblicato una richiesta di offerta ai fini di affidamento diretto con lo scopo di effettuare unindagine di mercato per leventuale successivo affidamento diretto della concessione, invitando tutti gli operatori interessati a presentare il proprio miglior preventivo.
Per la valutazione dei preventivi sono stati previsti 4 criteri in ordine decrescente di importanza:
1) modalità di svolgimento del servizio;
2) miglioramento delle tempistiche sugli interventi durgenza o a seguito di sinistri;
3) numero di riverniciature straordinarie effettuate sugli archetti (es. ogni anno anziché solo dopo il secondo anno di concessione);
4) rialzo del canone (rispetto al canone base).
Alla richiesta hanno risposto due imprese.
Allesito della valutazione dei preventivi trasmessi dalle due ditte, il R.U.P. ha individua la migliore offerta e, dunque, procede allaffidamento del servizio a favore di questultima.
Insorge laltra impresa che sostiene come il Comune, preferendo una società che ha offerto il 50% in meno del canone rispetto alla ricorrente, avrebbe disatteso i principi ai quali si era autovincolato e quelli più generali cui deve essere informata lazione amministrativa, in particolare il principio di economicità.
Tar Lombardia, Milano, Sez. IV, 09/12/2023, n. 2968 respinge il ricorso:
10. Le censure articolate nel gravame introduttivo e ulteriormente sviluppate nel ricorso per motivi aggiunti, che possono trattarsi congiuntamente stante la loro connessione sostanziale, sono infondate.
11. La disciplina normativa di cui è stata fatta applicazione porta a escludere la riconducibilità del caso di specie al paradigma delle procedure competitive, siano esse negoziate o aperte, con il corredo di regole procedimentali e adempimenti, anche formali, che devono essere rispettate dalla stazione appaltante. Questultima, infatti, ha stabilito di soddisfare il proprio fabbisogno attraverso laffidamento diretto, ai sensi dellart. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020, caratterizzato da modalità ulteriormente semplificate e accelerate per favorire la ripresa economica dopo lemergenza pandemica, rispetto a quelle disciplinate in via ordinaria dal Codice dei Contratti Pubblici.
11.1 Tale dato risulta chiaramente dalla Richiesta di Offerta, nella quale è stato precisato che il Comune … intende effettuare unindagine di mercato per leventuale successivo affidamento diretto della concessione, che avverrà in via diretta, ai sensi dellart. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020. Lente ha quindi ulteriormente chiarito che la presente procedura di richiesta preventivi non costituisce gara, si configura quale mero sondaggio del mercato volto ad un potenziale successivo affidamento e non vincola in alcun modo lAmministrazione Comunale allaffidamento del servizio. E ancora, atteso che la presente procedura consiste in un affidamento diretto e non in una procedura di gara, le suddette operazioni non verranno effettuate in seduta pubblica, fermo restando che la trasparenza della procedura è garantita dal sistema telematico SINTEL.
11.2 Non vi è dubbio, pertanto, che la stazione appaltante abbia fatto ricorso ad un affidamento diretto per individuare il concessionario del servizio di gestione, manutenzione ed installazione di impianti pubblicitari delle transenne parapedonali sul territorio comunale. Né la ricorrente ha contestato in giudizio tale scelta, impugnando le previsioni della determina a contrarre e dei documenti della procedura che ne erano espressione, per cui la modalità di affidamento adottata dal Comune di ……….. non può essere messa in discussione.
12. Partendo da detto presupposto, non trovano fondamento le doglianze con cui la ricorrente contesta i risultati della valutazione del R.U.P. in merito alle caratteristiche delle due offerte esaminate, lamentando, in sostanza, lerronea sottostima della propria proposta e lincomprensibilità delle ragioni che hanno condotto la stazione appaltante a preferire quella della controinteressata. Tali censure non si attagliano alla modalità di affidamento in esame, priva ex sedi carattere propriamente comparativo e non soggetta ad una rigida procedimentalizzazione, nella quale prevalgono, in ragione del limitato valore della spesa – o, in questo caso, in considerazione di preminenti motivazioni sanitarie – esigenze di semplificazione per una maggiore accelerazione delle procedure di acquisto.
13. Nella fattispecie, non modifica la natura dellaffidamento diretto e non lo trasforma in una gara la circostanza che la stazione appaltante abbia individuato criteri latu sensovalutativi per lindividuazione del migliore servizio offerto (cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, 23.04.2021, n.3287; TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 17.04.2023, n. 949; TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, 25.11.2022, n. 750). Tale scelta risulta infatti funzionale, per un verso, a consentire la puntuale articolazione della proposta delle imprese partecipanti rispetto al fabbisogno specifico della stazione appaltante e, per altro verso, a garantire la trasparenza dellazione dellamministrazione attraverso lassolvimento dellonere di motivazione in merito allindividuazione del contraente, anche nellambito di una procedura che non prevede, di norma, alcuna forma preventiva di pubblicità e neppure obbliga alla consultazione informale del mercato. Lofferta, in sostanza, è una mera proposta contrattuale articolata dallimpresa in modo da rispondere alle richieste specifiche dellamministrazione acquirente, sulla base dei parametri dalla stessa indicati, che non impegna a un confronto comparativo strutturato, né tantomeno a una pesatura dei contenuti delle proposte dei diversi operatori.
14. Che non si tratti di una procedura competitiva è poi dimostrato anche dallassenza di una commissione giudicatrice nominata per la valutazione delle offerte, per cui lindividuazione del preventivo ritenuto più conveniente per lamministrazione è effettuata direttamente dal R.U.P., senza le formalità della seduta pubblica e senza lelaborazione di una graduatoria finale tra le diverse proposte.
15. Sul punto, in un analogo caso la giurisprudenza ha chiarito che, attese le caratteristiche del procedimento di acquisto concretamente posto in essere – ovvero un affidamento diretto sotto – soglia, caratterizzato da modalità ulteriormente semplificate rispetto a quelle disciplinate in via ordinaria dal Codice dei contratti, in ragione dellemergenza sanitaria in atto – lAmministrazione era quindi libera di individuare il prodotto più rispondente alle proprie esigenze, cosa di cui essa ha peraltro dato chiaramente atto nel provvedimento di affidamento. Ne deriva che la mera procedimentalizzazione dellaffidamento diretto, mediante lacquisizione di una pluralità di preventivi e lindicazione dei criteri per la selezione degli operatori (procedimentalizzazione che, peraltro, corrisponde alle previsioni contenute nelle Linee Guida n. 4 per tutti gli affidamenti diretti; cfr. il par. 4.1.2 sullavvio della procedura), non trasforma laffidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dallAmministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze (cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, 23.04.2021 n. 3287; in termini, TAR Venezia, Sez. I, 13.06.2022 n. 981; TAR Basilicata, Sez. I, 11.02.2022 n. 108; TAR Marche, Sez. I, 07.06.2021 n. 468).
16. Il procedimento in questione, dunque, si configura come mero confronto tra preventivi, imponendo esclusivamente la motivazione della scelta in termini di rispondenza dellofferta alle esigenze dellamministrazione. Difatti, lart. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020, attraverso il richiamo allart. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, richiede solo che la stazione appaltante motivi in merito allindividuazione dellaffidatario, indicando sinteticamente nella determina a contrarre, o in un atto equivalente, loggetto dellaffidamento, limporto, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.
17. Nel caso di specie, ritiene il Collegio che lonere motivazionale gravante sullamministrazione sia stato positivamente assolto, avendo il R.U.P. chiaramente indicato, nella propria relazione di valutazione allegata al provvedimento di affidamento, le ragioni per cui lofferta di xxxx è stata ritenuta, nel suo complesso, maggiormente rispondente alle esigenze dellente rispetto a quella formulata dalla ricorrente.
17.1 Nello specifico, la verifica del R.U.P. ha tenuto espressamente conto dei criteri di selezione indicati allart. 16 della Richiesta di Offerta, esaminando dettagliatamente le proposte pervenute in relazione a ciascuno di essi. In particolare, nella valutazione del preventivo di xxxx, è stata valorizzata la modalità di svolgimento del servizio e la completezza delle prestazioni offerte – ovvero il primo criterio indicato nella RdO – che è stata ritenuta più chiara e dettagliata in ogni sua parte, soprattutto dal punto di vista tecnico ed operativo, individuando le attività che verranno svolte, quali ad esempio: verifica periodica e lavaggi mensili, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, comunicazioni e report, ecc. Inoltre vengono descritte in modo puntuale le vari fasi relative alla sostituzione e nuova installazione delle transenne parapedonali, individuando tutti gli aspetti tecnico-costruttivi (realizzazione fori, sfilamento e posizionamento manufatti, ripristini, ecc.) e quelli relativi alla sicurezza (puntellamenti, ancoraggi ecc.). In merito alla proposta di yyyy., si ritrova invece una relazione risulta meno particolareggiata rispetto alla proposta di xxxx, con carenze tecnico – descrittive che portano a ritenerla meno completa ed accurata.

