Nel respingere il ricorso avverso la decisione di non rendere efficace laggiudicazione definitiva, il Tar Piemonte ribadisce i consolidati principi della giurisprudenza.
Questo quanto stabilito da Tar Piemonte, Sez. II, 06/12/2023, n. 977:
Lamministrazione ha infatti acquisito dufficio un documento unico di regolarità contributiva, risultato negativo in data 23.09.2022 per il rilevante importo di 154.363,10 per irregolarità nel versamento di contributi e accessori (doc. 6 del Comune), con conseguente necessità di esclusione dalla gara dellaggiudicataria ai sensi dellart. 80, comma 4 D. Lgs. n. 50/2016. Come noto, lart. 80 D. Lgs. n. 50/2016 àncora il requisito di gravità dellillecito alla sussistenza di ragioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui allarticolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015), tanto che la mancanza di tale documento comporta una presunzione legale assoluta di gravità dellillecito. Lattestata gravità (abbinata alla definitività dellaccertamento) obbliga la stazione appaltante a estromettere il concorrente dalla procedura di gara, senza alcun sindacato in merito, essendo la relativa valutazione rimessa esclusivamente allente previdenziale (cfr., ex multis, TAR Lombardia – Milano, 20 giugno 2022, n. 1433; TAR Campania, Napoli, sezione IV, 3 ottobre 2022, n. 6064; Cons. Stato, sez. V, 19 febbraio 2019, n. 1141; Cons. Stato, A.P., 8 maggio 2012 n. 8).
Quanto al necessario carattere di definitività dellaccertamento della violazione dellobbligo di regolarità contributiva richiamato dallart. 80, comma 4, D. Lgs. n. 50/2016, questi è valutato esclusivamente dallente previdenziale, che ne certifica lesito nel documento di verifica di regolarità contributiva: la mancanza di un DURC regolare vincola lamministrazione appaltante a escludere dalla gara limpresa interessata, senza che residui una facoltà di apprezzamento dellamministrazione stessa in ordine alla gravità dellinadempienza contributiva e alla definitività dellaccertamento previdenziale (ex multis: TAR Lombardia, Milano, I, 20.6.2022, n. 1433; TAR Campania, Napoli, V, 3.10.2022, n. 6064).
Resta salva la possibilità del ricorrente di contestare il documento negativo di regolarità contributiva dimostrandone lerroneità, contestazione che non è stata avanzata nel caso di specie, atteso che la ricorrente si è limitata a affermare che – in data 24 ottobre 2022 – lamministrazione aveva acquisito dufficio un ulteriore documento unico di regolarità contributiva, risultato positivo (e avente validità sino al 21 febbraio 2023, doc. 25 di parte ricorrente) e che il Comune aveva comunque concesso alla società un termine sino al 15 novembre 2022 per la regolarizzazione della situazione debitoria.
Orbene, il Collegio evidenzia che è consolidato lorientamento giurisprudenziale secondo cui anche leventuale regolarizzazione postuma, in presenza di un DURC negativo, non sana la situazione di irregolarità accertata in via definitiva dallente previdenziale. La previsione dellultimo periodo del comma 4 dellart. 80 D.Lgs. n. 50/2016 opera soltanto in presenza di istanze di rateizzazione presentate prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, ma non rileva per morosità o inadempienze verificatesi successivamente a tale momento (T.A.R. Milano, sez. I, 20 giugno 2022, n. 1433; T.A.R. Milano, sez. IV 16 marzo 2020, n. 486; A.P. 5 -6 /2016). In altre parole, listanza di rateizzazione dei contributi previdenziali, presentata prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, in forza dellart. 80, comma 4, ultimo periodo, del d.lgs. n. 50/2016, vale a certificare e cristallizzare il possesso del requisito a tale momento, ma non può supplire allemissione di un DURC certificante lirregolarità contributiva in una data successiva alla suddetta scadenza. Nemmeno può supplirvi un successivo DURC positivo, stante il principio di necessaria continuità del possesso dei requisiti sancito dallart. 80, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016. Il requisito della regolarità contributiva deve infatti sussistere non solo al momento della presentazione delle offerte (cfr. T.A.R. Lazio Roma, Sez. III quater, sent., 03/10/2018, n. 9708), ma deve anche perdurare per tutto il corso della procedura di affidamento.
Invero, il DURC negativo attesta che, alla data della sua emissione, la società oggetto di controllo è irregolare nel versamento degli oneri contributivi e, come tale, deve essere esclusa dalla procedura, essendo venuto meno uno dei requisiti generali per la sua partecipazione o per la sua permanenza in gara. È dunque onere di ciascun concorrente consultare, in ogni momento e anche online, la propria situazione di regolarità contributiva, per ovviare a eventuali ritardi nei versamenti, senza attendere linvito alla regolarizzazione da parte dellente previdenziale, in virtù del principio di buona fede in senso soggettivo.
Risulta dunque in via documentale che alla data del 23 settembre 2022 e, quindi, successivamente allespletamento della gara e allaggiudicazione provvisoria, che la società non possedesse i requisiti richiesti dalla legge a pena di esclusione, da cui la legittimità della decisione dellamministrazione di non procedere allaggiudicazione definitiva, alla stipula del contratto e, successivamente, allesclusione della ricorrente dalla gara.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 06/12/2023 di Roberto Donati

