L’ammissione delle associazioni di volontariato alla gara implica la possibilità di impiegare nel servizio anche personale volontario

Dic 5, 2023

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Accordo quadro per laffidamento del servizio di noleggio di automediche dotate di autista e infermiere con posizionamento sul territorio aziendale.

Parte ricorrente sostiene la violazione da parte dellaggiudicataria del CSA secondo cui il servizio deve essere erogato con personale proprio. Secondo la ricorrente in virtù di tale previsione sarebbero ricompresi solo i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato con esclusione del personale volontario al quale, viceversa, ha fatto ricorso il raggruppamento aggiudicatario ed il contrasto con il Codice del Terzo Settore – secondo cui le associazioni di volontariato possono svolgere altre attività solo se previsto nellatto costitutivo o nello statuto – desumibile dalla dichiarazione resa dalloperatore in sede di giustificazioni circa il reinvestimento degli utili conseguiti in attività istituzionali.

Tar Campania, Napoli, Sez. V, 04/12/2023 n. 6670 respinge il ricorso:

Il Tribunale non condivide, inoltre, le contestazioni sulla previsione dellimpiego di personale volontario da parte del raggruppamento aggiudicatario.

Al riguardo, giova rilevare che la disciplina di gara non proibiva tale utilizzo e, anzi, in sede di chiarimenti, lA.S.L. ha ammesso espressamente tale facoltà. Si aggiunga che la tesi liberale risulta corroborata anche dallorientamento di questo T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, n. 353/2023 (punto 4), secondo cui lammissione delle associazioni di volontariato alla gara implica, quale logico corollario, la possibilità di impiegare nel servizio anche personale volontario, altrimenti la clausola partecipativa resterebbe priva di senso; anche in riferimento a tale profilo, va ribadito che lopposta interpretazione colliderebbe con il principio del favor partecipationis in quanto si tradurrebbe in una illegittima clausola limitativa della partecipazione degli operatori del settore.

Con riguardo allulteriore argomentazione attorea circa la presunta violazione del D. Lgs. n. 117/2017, va rilevato che, ai sensi dellart. 6 del citato decreto, gli enti del c.d. Terzo settore possono esercitare attività diverse da quelle di cui allarticolo 5 (attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale) a condizione che latto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui allarticolo 97, tenendo conto dellinsieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto allinsieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

Ebbene, la tesi sostenuta nel ricorso (in ordine alle natura secondaria dellattività oggetto di appalto) non può desumersi dalla dichiarazione resa dalla controinteressata circa la destinazione degli utili ad attività istituzionali; al riguardo, non può escludersi, infatti, che quella dedotta dellappalto debba essere ascritta proprio alle attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017 che, tra laltro, ricomprendono, alla lett. b), gli interventi e prestazioni sanitarie. Sotto distinto profilo, la dichiarazione resa sul reinvestimento, in conformità alla disciplina di settore, degli utili nellattività sociale appare coerente con le previsioni contenute nellart. 8 del D. Lgs. n. 117/2017 secondo cui: a) Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dellattività statutaria ai fini dellesclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (comma 1); b) Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo (comma 2).

A cura di giurisprudenzappalti.it del 04/12/2023 di Roberto Donati