Diritto d’accesso tra vecchio e nuovo Codice

Dic 4, 2023

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Il Tar Puglia, nellaccogliere il ricorso, preliminarmente ricorda come laccesso delinei una posizione di interesse che resta aperta per tutta la durata della procedura, al fine di fondare la massima trasparenza possibile delloperato amministrativo, in un quadro di responsabilità integrale delle Stazioni appaltanti per la piena accountability del loro operato.

Successivamente traccia la sintesi del diritto di accesso come delineato dal nuovo Codice.

Questo quanto stabilito da Tar Puglia, Bari, Sez. II, 01/12/2023, n. 1388:

Poiché dallaccesso a detti documenti potrebbero innegabilmente scaturire opportunità di più compiuta e completa difesa in giudizio per la posizione del ricorrente, devono ritenersi pienamente sussistenti i presupposti di legge per laccoglimento del ricorso, con conseguente annullamento del parziale diniego dellAmministrazione.

In proposito, come è noto, in base allart 53. D.lgs. n. 50/2016, laccesso «alle informazioni fornite nellambito dellofferta o a giustificazione della medesima che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dellofferente, segreti tecnici o commerciali» è tendenzialmente escluso, salvo nei confronti del «concorrente al fine della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto».

Nella disciplina vigente, dunque, è riconosciuto linteresse qualificato del concorrente ad accedere agli atti di gara, risolvendosi a favore del diritto di difesa – e quindi dellaccesso – il conflitto trasversalmente latente e sin troppo strumentalmente immanente che in materia di appalti si instaura rispetto ai profili di riservatezza che possano riguardate segreti tecnici o commerciali avvalendosi dei quali si sia giunti a confezionare lofferta di gara.

Del resto, sempre restando su un piano generale, la stessa scelta a monte di partecipare ad una procedura pubblica di selezione – con le esigenze di trasparenza che la connotano – implica necessariamente il rischio di una possibile pubblicizzazione del segreto tecnico o commerciale, essendo evidente che, proprio in correlazione allinsorgere di un possibile contenzioso in relazione alla stessa, la parte, in prima battuta, o se del caso il Giudice, nellesercizio dei propri poteri istruttori, potrebbero realisticamente utilizzare in tutto o in parte per le esigenze del giudizio il materiale astrattamente coperto da segreto, in tal modo inevitabilmente pubblicizzandolo.

Nello stesso partecipare ad una procedura di evidenza pubblica vi è dunque una potenziale accettazione del rischio di pubblicizzazione dei contenuti dellofferta, con particolare riguardo allinsorgere di esigenze processuali.

Le contrarie posizioni espresse dal Consiglio di Stato in alcune isolate pronunce (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 64/2020) non possono essere condivise e sono state palesemente superate dallevoluzione normativa contemporanea.

Come è noto, il nuovo Codice Appalti 2023 (cfr. D.Lgs. n. 36/2023) ha introdotto una nuova disciplina dellaccesso agli atti di gara che, pur non applicandosi direttamente alla procedura in esame ratione temporis, è oltre modo significativo rispetto alle tendenze ideologico culturali, oltre che ovviamente giuridiche, verso le quali il sistema sta evolvendo.

Una novità rilevante è sicuramente prevista allart. 36: con la comunicazione digitale dellaggiudicazione, verranno rese note anche le decisioni assunte dalla Stazione appaltante sulle richieste di oscuramento di parti delle offerte, formulate dagli offerenti a tutela dei loro segreti tecnici o commerciali.

In tal modo si vuole palesemente accelerare la procedura; gli operatori non dovranno più formulare alcuna istanza di accesso.

Inoltre, ai primi cinque classificati in graduatoria, sarà consentito visionare reciprocamente le rispettive offerte, sempre attraverso le piattaforme informatiche.

Ma si noti che tutto verrà deciso in autonomia dalla Stazione appaltante al momento di valutazione delle offerte: non è previsto un preliminare avviso allofferente, quale controinteressato, circa lintenzione di rendere visibili le parti di offerte indicate come segrete, né viene disciplinato un contraddittorio sul punto prima dellaggiudicazione.

Le decisioni sulle richieste di oscuramento, comunicate appunto contestualmente allaggiudicazione, potranno essere impugnate solamente per le vie giudiziali, nel breve termine – ai limiti del giugulatorio – di dieci giorni.

Il quadro che emerge è, per lappunto, quello della pubblicizzazione integrale della gara pubblica e leradicazione, si spera definitiva di tutto il contenzioso sviluppatosi negli ultimi anni sulla, spesso strumentale, difesa del c.d. know how industriale e commerciale.

Nel caso di specie, entrambe le parti hanno fornito ampia allegazione del proprio interesse qualificato e differenziato – ex art. 24 Cost. – allottenimento della documentazione richiesta, che pertanto dovrà essere reciprocamente ed integralmente ostesa, senza limitazioni di sorta.

Ne consegue lintegrale accoglimento di entrambe le istanze di accesso per come introdotte in atti.

Per leffetto, lAmministrazione ostenderà la documentazione richiesta dalle parti entro quindici giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 01/12/2023 di Roberto Donati