Affidamento del servizio di direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. Il ricorrente esclude che lappalto in questione possa ritenersi di natura intellettuale, prevedendosi limpiego di personale dipendente, che lo stesso R.T.P. aggiudicatario ha incluso nel proprio gruppo di lavoro (due assistenti di cantiere), inoltre computando gli oneri di sicurezza.
Da ciò fa discendere che laggiudicatario avrebbe dovuto necessariamente indicare il costo della manodopera, ex art. 95, co. 10, del d.lgs. n. 50/2016, mentre ha lasciato vuota lapposita casella, generata dalla piattaforma informatica, incorrendo nella sanzione espulsiva prevista dal disciplinare, in ordine alla compilazione dellofferta.
Tar Campania, Napoli, Sez. I, 17/11/2023, n. 6325 respinge il ricorso:
Il motivo va disatteso.
La prestazione intellettuale (pur evidentemente accompagnata dallimpiego di risorse umane e strumentali) si connota per lespletamento di unattività che è frutto dellelaborazione personale del professionista, incaricato di scegliere la soluzione più confacente al compito assegnato, sulla base dei propri studi, esperienze e cognizioni tecnico-scientifiche.
Di converso lattività materiale, latamente intesa, si estrinseca in operazioni che (pur se a monte vi è comunque unelaborazione di studi ed esperienze) si risolvono in procedure collaudate, per le quali non è richiesto limpegno intellettuale nella ricerca delle soluzioni che di volta in volta si impongono.
Tali considerazioni sono state affermate in giurisprudenza, considerando che: Per servizi di natura intellettuale si intendono pertanto quelli che richiedono lo svolgimento di prestazioni professionali, svolte in via eminentemente personale, costituenti ideazione di soluzioni o elaborazione di pareri, prevalenti nel contesto della prestazione erogata rispetto alle attività materiali e allorganizzazione di mezzi e risorse; mentre va esclusa la natura intellettuale del servizio avente ad oggetto lesecuzione di attività ripetitive che non richiedono lelaborazione di soluzioni personalizzate, diverse, caso per caso, per ciascun utente del servizio, ma lesecuzione di meri compiti standardizzati (Cons. Stato, V, 28 luglio 2020, n. 4806, nonché la citata V, n. 1291 del 2021) (Cons. Stato – sez. V, 21/2/2022 n. 1234).
Venendo al caso di specie, va detto che lincarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione comporta lesplicazione di compiti di natura prettamente intellettuale per i quali, come riconosciuto in giurisprudenza, il professionista che partecipi alla gara ad evidenza pubblica non può essere tenuto a indicare i costi della manodopera (cfr. TAR Puglia – sez. I, 21/12/2020 n. 1482: le prestazioni oggetto dellaffidamento costituiscono servizi di natura intellettuale, ciò comportando – ai sensi dellart. 95, comma 10 del d.lgs. 50/2016 – lesonero (addirittura) dallobbligo di indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti ladempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Tale qualificazione consegue alla considerazione che – come espressamente previsto dal capitolato doneri – le prestazioni in questione consistono nellaffidamento dei servizi di ingegneria e architettura: segnatamente lintervento è così individuato: a) progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; a1) progettazione definitiva ed esecutiva; a2) coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (C.S.P.); b) direzione lavori e coordinamento sicurezza in esecuzione (art. 1, rubricato oggetto). Dunque, tutte le prestazioni comprendono attività che richiedono, come ha avuto modo di precisare la giurisprudenza, un patrimonio di cognizioni specialistiche per la risoluzione di problematiche non standardizzate, o la ideazione di soluzioni progettuali personalizzate (cfr. TAR Lombardia – Milano, 26 agosto 2019, n. 1919)).
Tale esonero dallobbligo di indicazione dei costi della manodopera deriva, per prestazioni di natura intellettuale, dalla impossibilità di una sua standardizzazione e, dunque, limpossibilità di calcolarne il costo orario (Cons. Stato – sez. IV, 22/10/2021 n. 7094).
Siccome loggetto dellappalto è costituito dalla prestazione intellettuale per la quale, come appena detto, non può essere calcolato il costo orario della manodopera, a nulla rileva che lespletamento dellincarico professionale possa far ricorso allausilio di collaboratori, la cui remunerazione resta confinata nellambito dei rapporti tra il professionista e lincaricato, la cui attività è complementare alla prestazione prevalente a cui occorre avere riguardo (cfr. su questo aspetto C.G.A.R.S., 31/3/2021 n. 278).
Nemmeno rileva linvocata previsione del disciplinare concernente la compilazione della domanda sul modulo generato dalla piattaforma telematica, non potendo tale considerazione sovversire quanto detto, per levidente ragione che non può essere valutata linderogabilità di una previsione formale, che non corrisponda a un preciso obbligo di legge.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 17/11/2023 di Roberto Donati

