Lomessa indicazione sui costi della sicurezza determina lesclusione dalla gara. Il Tar Liguria conferma lorientamento uniforme della giurisprudenza[1], evidenziando come ladempimento sia finalizzato alla tutela di interessi superindividuali.
Ecco quanto stabilito da Tar Liguria, Sez. I, 03/10/2023, n. 830 nellaccogliere il ricorso:
A tale medesima conclusione si perviene avuto riguardo allomessa indicazione dei costi per la sicurezza. Sul punto, infatti, va confermato lorientamento della giurisprudenza amministrativa che ricollega la necessità di tale indicazione alla tutela di interessi superindividuali e indisponibili, tra cui la tutela delloccupazione e delle condizioni di lavoro (cfr. da ultimo, T.A.R., Lazio – Roma, sez. II, 28/02/2023, n. 3422). Proprio le menzionate finalità di tutela di interessi superindividuali inducono peraltro a ritenere che linosservanza dellonere di indicazione separata di cui all art. 95 comma 10, d.lgs. n. 50/2016 deve ritenersi sanzionata con lesclusione dalla gara, a prescindere dallesistenza di una specifica previsione in tal senso della lex specialis.
I motivi concernenti la necessità di esclusione dellaggiudicatario sono dunque fondati e il loro accoglimento determina lannullamento dellaggiudicazione e lo scorrimento della graduatoria a favore del ricorrente, con conseguente assorbimento delle restanti doglianze in quanto dal loro accoglimento non potrebbe derivare alcun ulteriore vantaggio.
[1] Vedasi Delibera ANAC 257 del 2 novembre 2022 TENUTO CONTO dellormai consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, sez. V, 8 aprile 2021 n. 2839) che ritiene lobbligo di indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti ladempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui allarticolo 95, comma 10 quale obbligo dichiarativo a pena di esclusione, «la cui complessiva ratio è evincibile nella finalità di tutela delle condizioni dei lavoratori – con riferimento alladeguatezza del
trattamento retributivo, in proporzione alla quantità e qualità delle prestazioni prestate, ex articolo 36 Cost. e del rispetto degli obblighi di salvaguardia dellintegrità fisica e della personalità morale sui luoghi di lavoro, ex articolo 2087 c.c. – presidiata da particolare rigore (cfr. articolo 30, comma 3, in relazione allarticolo 97, comma 5, lettere a), c) e d),» tanto che alla stazione appaltante «è imposta una rigorosa verifica della serietà dellofferta economica, in particolare in presenza di offerte anormalmente basse (cfr., in tal senso, Consiglio di Stato, sez. V, 8 gennaio 2021, n. 283)». In ragione di ciò, lindicazione separata e distinta dei propri costi della manodopera e degli oneri interni è considerata come una componente essenziale dellofferta economica, presidiata da una clausola espulsiva (cfr. in tal senso, ex multis, ANAC delibera n. 788 del 1 dicembre 2021)
A cura di giurisprudenzappalti.it del 03/10/2023 di Roberto Donati

