Merita segnalazione la sentenza del Consiglio di Stato che, nel respingere lappello, ricorda i consolidati principi affermati in materia dalla giurisprudenza riguardo allanomalia dellofferta.
Ecco quanto stabilito da Consiglio di Stato, Sez. V, 15/09/2023, n. 8356:
7.- Dal secondo al sesto motivo lappellante contesta sotto plurimi profili il giudizio di congruità espresso allesito del subprocedimento di valutazione dellanomalia, sostenendo che lofferta aggiudicataria sarebbe invece complessivamente inaffidabile, in quanto leccessivo ribasso offerto non consentirebbe di coprire i costi indicati, dovendo perciò ritenersi inattendibili le giustificazioni presentate da …….
7.1. Prima di addentrarsi nellesame delle censure, conviene sinteticamente richiamare i consolidati principi affermati in materia dalla giurisprudenza secondo cui:
– il procedimento di verifica dellanomalia non ha carattere sanzionatorio e non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dellofferta economica, mirando piuttosto ad accertare se in concreto lofferta, nel suo complesso, sia attendibile ed affidabile in relazione alla corretta esecuzione dellappalto: esso mira, infatti, a valutare la complessiva adeguatezza dellofferta rispetto al fine da raggiungere (cfr., ex multis, Cons. Stato, V, 22 marzo 2022, n. 2079; 24 novembre 2021, n. 7868);
– nelle gare pubbliche il giudizio di verifica dellanomalia dellofferta ha natura globale e sintetica, costituendo espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale, riservato alla Pubblica Amministrazione, che è insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che nelle ipotesi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza delloperato della Commissione di gara che rendano palese linattendibilità complessiva dellofferta (Cons. Stato, V, 20 dicembre 2018, n. 7178; sez. V, 27 dicembre 2017, n.7251);
– il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni dellAmministrazione sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dellistruttoria, senza poter tuttavia procedere ad alcuna autonoma verifica della congruità dellofferta e delle singole voci, ciò rappresentando uninammissibile invasione della sfera propria della Pubblica amministrazione (si veda ex multis Consiglio di Stato, sez. V, 12 febbraio 2020, n. 1066, che richiama Adunanza Plenaria, 29 novembre 2012, n. 36 e sez. V, 28 ottobre 2019, n.7391; III, 20 maggio 2020, n. 3207 che richiama Sezione V, 30 dicembre 2019, n. 8909 e giurisprudenza ivi citata);
– nellambito del contraddittorio che va assicurato nel sub-procedimento in questione, a fronte dellimmodificabilità dellofferta economica nel suo complesso, sono tuttavia modificabili le relative giustificazioni, e in particolare sono consentite giustificazioni sopravvenute e compensazioni tra sottostime e sovrastime, purché lofferta risulti nel suo complesso affidabile al momento dellaggiudicazione e a tale momento dia garanzia di una seria esecuzione del contratto (Cons.Stato, III, 31 maggio 2022, n.4406; V, 2 agosto 2021, n. 5644; id. 15 luglio 2021, n. 5334; Cons. Stato, sez. V, 28 febbraio 2020, n. 1449; V, 8 gennaio 2019, n. 171);
– le singole voci di costo possono essere modificate per sopravvenienze di fatto o normative che comportino una riduzione dei costi o per originari comprovati errori di calcolo o per altre plausibili ragioni (Cons. Stato, sez. V, 16 marzo 2020, n. 1874; V, 26 giugno 2019, n. 4400; V, 10 ottobre 2017, n. 4680; V, 15 dicembre 2021, n. 8358);
– in sede di verifica di anomalia dellofferta i valori indicati nelle relative Tabelle ministeriali sono utilizzabili dalla stazione appaltante come indici valutativi delladeguatezza economica dellofferta privi di inderogabile vincolatività (ex multis, Cons. Stato, V, 2 agosto 2018, n. 4785; 7 maggio 2018, n. 2691; 25 ottobre 2017, n. 4912; 5 ottobre 2017, n. 4644; III, 18 settembre 2018, n. 5444; 14 maggio 2018, n. 2867); pertanto, non può essere dichiarato il carattere anomalo di unofferta per il solo fatto che il costo del lavoro sia stato indicato secondo valori in ipotesi inferiori rispetto a quelli risultanti dalle tabelle ministeriali, essendo per converso consentiti scostamenti dalle voci di costo ivi riassunte, spettando alla stazione appaltante valutare se si tratti di scostamenti talmente significativi e, comunque, del tutto ingiustificati, da poter compromettere la complessiva affidabilità dellofferta e indurre ad un giudizio di anomalia della stessa (cfr., per tutte, Cons.Stato, VI, 4 novembre 2020, n.6791; V, 3 dicembre 2020, n.7652; Cons. di Stato, V, 28 gennaio 2019, n. 690);
– le tabelle ministeriali recanti il costo della manodopera espongono dati non inderogabili, assolvendo a una funzione di parametro di riferimento dal quale è possibile discostarsi, in sede di verifica, sulla scorta di una dimostrazione puntuale e rigorosa in ordine alle ragioni che giustificano lo scostamento (Cons. Stato, V, 26 aprile 2018, n.2540; 30 marzo 2017, n. 1465);
– un pur esiguo margine positivo impedisce di considerare antieconomica e dunque anomala lofferta (Cons. Stato, V, 7 novembre 2018, 6295 e giurisprudenza ivi richiamata); eventuali scostamenti tra i dati reali e quelli previsionali possono essere infatti coperti con il margine di utile previsto, tenendo conto che anche un utile modesto può comportare un vantaggio significativo per limpresa derivante dallesecuzione di un appalto pubblico (Cons, di Stato, V, 24 gennaio 2020, n. 607).
7.2. Avuto riguardo al complesso di tali principi, cui la sentenza di prime cure si è conformata, i motivi di appello proposti devono ritenersi tutti infondati.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 15/09/2023 di Roberto Donati

