Nel respingere lappello il Consiglio di Stato ricorda la giurisprudenza formatasi sui principi dellanonimato delle offerte nei concorsi di progettazione.
Questo quanto stabilito da Consiglio di Stato, Sez. V, 05/09/2023, n. 8173:
11.4. Lappellante sostiene che, nellapplicazione del principio dellanonimato delle offerte, contemplato dallart. 155 cit., dovrebbero tenersi in conto i criteri elaborati dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui la regola non può essere intesa in senso assoluto ma occorre verificare la presenza di almeno due elementi: lastratta idoneità del segno di riconoscimento a fungere da elemento di identificazione; lintenzionalità, nel senso che deve essere provata lintenzione del concorrente di rendere riconoscibile il proprio elaborato.
11.5. Si tratta di indirizzo maturato con riguardo alla valutazione delle prove scritte nei concorsi pubblici per lassunzione di personale, come osservato anche dallAdunanza plenaria (nella sentenza 20 novembre 2013, n. 26), in relazione alle quali la giurisprudenza afferma costantemente che la regola dellanonimato degli elaborati scritti non può essere intesa in modo tanto tassativo e assoluto, tale da comportare linvalidità delle prove ogni volta che sussista unastratta possibilità di riconoscimento. In sostanza, in questi casi la riconoscibilità dellautore dellelaborato ne presuppone lintenzionalità, desunta, per via indiretta o presuntiva, dalla natura in sé dellelemento riconoscibile e dalla sua suscettività oggettiva di comportare la riferibilità dellelaborato stesso a un determinato soggetto (cfr. la citata sentenza dellAd. plen. n. 26 del 2013).
11.6. Nondimeno, le censure sono infondate anche se si aderisca a tali argomentazioni. In particolar modo, è dirimente la presenza (allinterno della c.d. relazione di contesto) del nominativo del consulente ……….., idonea a rivelare la riconducibilità dellofferta in capo a uno specifico concorrente (sia perché nella stessa relazione il consulente è indicato come «componente di questo gruppo di lavoro», sia perché il dato è confermato nel DGUE presentato dal raggruppamento ………).
Ciò che occorre valutare, come anticipato, è la astratta idoneità del segno o dellindicazione apposta dal concorrente a identificare il soggetto che ha predisposto lofferta. E, nel caso di specie, non sembra dubbio che il nominativo del consulente sia particolarmente adeguato a consentire (in astratto, come precisato) la riconoscibilità dellelaborato e la riconducibilità al suo autore (si veda in tal senso, ex multis, Consiglio di Stato, sez. IV, 12 novembre 2015, n. 5137, secondo cui ciò che rileva non è nemmeno la identificabilità dellautore dellelaborato, quanto piuttosto lastratta idoneità del segno a fungere da elemento di identificazione).
A cura di giurisprudenzappalti.it del 05/09/2023 di Roberto Donati

