L’incremento del quinto va riferito all’importo della categoria oggetto di qualificazione

Ago 21, 2023

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Il Consiglio di Stato ribadisce come, alla luce dellAdunanza Plenaria del Consiglio di Stato 13 gennaio 2023, n. 2, lapplicazione dellincremento premiale dellarticolo 61 comma 2 deve essere riferito non al totale complessivo dei lavori posti a base di gara, bensì allimporto della categoria scorporata.

Questo quanto stabilito da Consiglio di Stato, Sez. V, 18/08/2023, n. 7808:

1.Lappello è fondato e va accolto.

La questione controversa si concentra, nella alternativa prospettazione delle parti, sulla corretta interpretazione dellart. 61, comma 2, del d.P.R. 207/2010, relativamente al regime di qualificazione negli appalti di lavori, con particolare riguardo ai concorrenti in forma plurisoggettiva.

In particolare, si tratta di stabilire se lincremento del quinto previsto dalla norma in questione sia riconoscibile solamente nellipotesi di possesso di qualificazione nella stessa categoria da incrementare, per un importo pari ad almeno il 20% dellimporto a base dasta; ovvero se, come auspicato dallappellante in critica alla sentenza impugnata, il parametro di riferimento per usufruire dellincremento del quinto sia il possesso di una qualificazione pari almeno al 20% dellimporto dei lavori nella categoria oggetto della qualificazione.

A fronte di diverse interpretazioni maturate in giurisprudenza, ladunanza plenaria, con la sentenza n. 2/2023 ha chiarito, fissando il principio di diritto dirimente e, nella controversia in esame, vincolante, per cui la disposizione de qua, laddove prevede, per il raggruppamento c.d. orizzontale, che lincremento premiale del quinto si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dellimporto dei lavori a base di gara, si applica anche, per il raggruppamento c.d. misto, alle imprese del singolo subraggruppamento orizzontale per limporto dei lavori della categoria prevalente o della categoria scorporata a base di gara.

In sostanza, in caso di raggruppamento c.d. misto, come quello oggetto del presente giudizio, limporto a base di gara debba riferirsi ai singoli importi della categoria prevalente e delle altre categorie scorporabili della gara e quindi che, nei raggruppamenti di tipo misto, i componenti di ciascuno dei subraggruppamenti di tipo orizzontale sono abilitati a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto, purché siano qualificati per una classifica pari ad almeno un quinto dellimporto della categoria di lavori cui lo stesso componente partecipa.

Il principio – cui, optando per difforme percorso esegetico, il primo giudice non si è attenuto – conferma la fondatezza dellappello che, per tal via, va senzaltro accolto. Sicché, in consequenziale riforma della decisione appellata, il ricorso di primo grado deve essere accolto, con annullamento dei provvedimenti impugnati.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 18/08/2023 di Roberto Donati