Liscrizione alla c.d. White List rappresenta un indefettibile requisito di partecipazione per loperatore economico che, nellambito di un contratto pubblico, sia tenuto a svolgere unattività a rischio di infiltrazione mafiosa (tanto nella veste di appaltatore, quanto in quella di subappaltatore).
Questo quanto ribadito da Tar Veneto, Sez. I, 27/07/2023, n. 1127 nellaccogliere il ricorso:
4.4 Le considerazioni sopra esposte trovano conferma nei precedenti giurisprudenziali resi in materia, i quali qualificano liscrizione nellelenco prefettizio – o comunque listanza di iscrizione nello stesso, presentata entro la scadenza imposta dalla procedura ad evidenza pubblica – come requisito soggettivo di partecipazione a questultima.
A tal riguardo, costituisce ius receptum nella giurisprudenza del Consiglio di Stato la pacifica vigenza del principio per il quale la disciplina delle white list introdotta dallarticolo 1, commi 52 e segg., della legge 6 novembre 2011, n. 190, fa tuttuno con quella delle informative interdittive antimafia e la integra (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 3 aprile 2019, n. 2211; id., 20 febbraio 2019, n. 1182). Con lulteriore precisazione che [t]ale conclusione riguardante lassimilazione dei due documenti antimafia (la comunicazione antimafia e linformazione antimafia) non si limita, invero, ai soli effetti interdittivi, ma si estende anche alla sua natura di requisito soggettivo di partecipazione alle gare (Cons. Stato, Sez. III, 14 dicembre 2022, n. 10935).
Laffermazione di tale principio, peraltro, è stata resa in una fattispecie – oggetto dellultima decisione citata – in cui la lex specialis neppure prevedeva il possesso delliscrizione nellelenco prefettizio come requisito di partecipazione alla procedura: ciò nonostante, detta qualità è stata ritenuta inderogabile in virtù del principio di eterointegrazione della legge di gara, con conseguente statuizione di legittimità dellesclusione dellimpresa che ne era sprovvista. Sicché non è superfluo precisare – stante la deduzione della ricorrente riguardante la presenza di attività riconducibili ai settori sensibili anche nella categoria scorporabile OS22 – che la mancata indicazione, nellavviso di prequalifica, della necessità delliscrizione alla c.d. White List per lesecuzione di questultime non è in grado di privare di forza cogente la disposizione di cui allart. 1, comma 52, della L. n. 190 del 2012. Pertanto, a prescindere dallespressa menzione nel bando di gara, il possesso di detto requisito di moralità risulta una condizione necessaria di partecipazione allorquando limpresa si impegni – attraverso la propria offerta – a compiere qualsiasi attività a rischio di infiltrazione mafiosa.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 27/07/2023 di Roberto Donati

