Secondo la ricorrente la stazione appaltante avrebbe illegittimamente attivato il soccorso istruttorio in relazione alle omesse dichiarazioni su obblighi PNRR da parte dei progettisti indicati dalloperatore economico concorrente. La lex specialis escluderebbe infatti la regolarizzazione, mediante integrazione documentale postuma, della mancata presentazione dellimpegno volto allassunzione di quote di occupazione giovanile e femminile nellesecuzione dellappalto.
Tar Veneto, Sez. I, 25/07/2023, n. 1115 respinge il ricorso:
6.2. Linterpretazione letterale delle disposizioni sopra riportate depone nel senso che lobbligo di assicurare loccupazione di quote giovanili e femminili nellesecuzione dellappalto, e così il connesso obbligo dichiarativo, siano posti in capo al solo operatore economico che presenta lofferta.
Pertanto, nel caso in cui limpresa partecipi alla gara singolarmente, essa soltanto è destinataria delle prescrizioni assunzionali – nella sua qualità di unico offerente e, quindi, di unico aggiudicatario –, non il professionista dalla stessa indicato per il compimento delle fasi progettuali dellappalto integrato.
Il professionista indicato dallimpresa, infatti, non è assimilabile né alla figura del concorrente che effettua lofferta, né a quella, di più ampio spettro, di operatore economico (nellaccezione tecnica che assume lespressione nel codice dei contratti pubblici), ricoprendo invece la diversa posizione di un prestatore dopera professionale che non entra a far parte della struttura societaria che si avvale della sua opera, e men che meno rientra nella struttura societaria quando questa formula lofferta (Cons. Stato, Ad. Plen., 9 luglio 2020, n. 13). Secondo questo orientamento, il professionista indicato dallimpresa e loperatore economico [r]imangono due soggetti separati e distinti, che svolgono funzioni differenti con conseguente diversa distribuzione delle responsabilità. Tale situazione non muta neppure nel caso di appalto c. d. integrato, caratterizzato dal fatto che loggetto negoziale è unico, nel senso che non vi è una doppia gara, una per la progettazione e unaltra per lesecuzione dei lavori, poiché il contratto viene sottoscritto unicamente da chi si è aggiudicato la gara; e in ogni caso la legge non configura un meccanismo diverso da quello previsto in generale (cfr., altresì, Cons. giust. amm. Sicilia, 31 marzo 2021, n. 276).
A cura di giurisprudenzappalti.it del 25/07/2023 di Roberto Donati

