Modifiche al contratto nella fase fra aggiudicazione e stipula. Possono essere legittime

Lug 12, 2023

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Principi di economicità ed efficienza impongono di interpretare larticolo 106 come applicabile quando le condizioni da esso previste si verifichino nel lasso di tempo intercorrente tra laggiudicazione e la stipula del contratto di appalto. Per cui la normativa nazionale e quella sovranazionale non impediscono in assoluto la modifica del contratto in sede di esecuzione, in particolare nella fase tra aggiudicazione e stipula.

Questo quanto stabilito da Consiglio di Stato, Sez. III, 11/07/2023, n. 6797:

15.2 – Il TAR ha ritenuto che si sarebbe trattato di una variante sostanziale: tale affermazione non è corroborata da specifiche argomentazioni nella sentenza che tengano conto della specifica previsione recata dallart. 106 cit.

A questo proposito è opportuno ricordare che la predetta disposizione richiede che la modifica non sia tale da alterare la natura generale del contratto: con tale nozione, infatti, il legislatore vuole impedire che attraverso il ricorso allo ius variandi si possa addivenire ad una modificazione radicale del contratto, riuscendo, surrettiziamente, ad eludere la disciplina del codice degli appalti.

La direttiva 24/2014/UE, al paragrafo 109 del considerando, chiarisce tale nozione con alcuni esempi: si verifica la variazione della natura generale dellappalto, sostituendo i lavori, le forniture o i servizi oggetto dellappalto con qualcosa di diverso, oppure quando vi sia un cambiamento sostanziale del tipo di appalto poiché, in una situazione di questo genere, è possibile presumere uninfluenza ipotetica sul risultato.

Tale stravolgimento del contratto non è riscontrabile nel caso di specie: la variazione, infatti, non investe la natura complessiva del contratto, che prevedeva, fin dallinizio, la prestazione di lavori e di servizi (con prevalenza dei secondi); per effetto dello ius variandi loggetto della prestazione (servizio di ristorazione in favore dei pazienti e del personale sanitario afferenti ai presidi ospedalieri della ……) non è mutato, la variazione si riferisce alle sole modalità di esecuzione del servizio di ristorazione (diverse modalità di preparazione dei pasti, utilizzazione di un punto di cottura differente, modificazione dellorganizzazione relativa ai trasporti dei pasti ai presidi sanitari) che ha richiesto, per la sua attuazione, lo svolgimento di lavori aggiuntivi da quelli che erano stati preventivati in origine, sicuramente più complessi e più onerosi per la stazione appaltante, che hanno comportato, anche, la modificazione dellassetto organizzativo del servizio che, a sua volta, ha inciso sullutilizzazione del personale da utilizzare nella sua gestione.

Come ha ricordato lo stesso TAR, la normativa nazionale e quella sovranazionale non impedisce in assoluto la modifica del contratto in sede di esecuzione, in quanto leccessivo ingessamento del contratto avente durata pluriennale può nuocere allinteresse delle parti, sia pubblica che privata, tenuto conto che è ragionevole ipotizzare che, nel lungo periodo, possono emergere circostanze sopravvenute, non prevedibili al momento dellindizione della gara, tali da richiedere aggiustamenti in corso di esecuzione per garantire la migliore soddisfazione dellinteresse pubblico.

Lo stesso par. 106 del considerando della direttiva appalti afferma che Le amministrazioni aggiudicatrici si trovano a volte ad affrontare circostanze esterne che non era possibile prevedere quando hanno aggiudicato lappalto, in particolare quando lesecuzione dellappalto copre un periodo lungo. In questo caso è necessaria una certa flessibilità per adattare il contratto a tali circostanze, senza ricorrere a una nuova procedura di appalto.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 11/07/2023 di Roberto Donati