L’ offerta che preveda migliorie soggette ad autorizzazioni, pareri, nulla osta è comunque ammissibile in quanto esse sono circostanze riferite alla fase esecutiva del rapporto

Lug 11, 2023

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E ammissibile lofferta in cui loperatore economico si sia impegnato, immediatamente e senza limiti alla realizzazione dellopera, anche laddove essa richieda il previo rilascio da parte di altra pubblica amministrazione di titoli abilitativi.

Questo quanto ribadito dal Consiglio di Stato.

Lappellante contesta lattribuzione alla controinteressata del punteggio massimo di 80 per lofferta tecnica in relazione alle varianti migliorative presentate, che in realtà non erano attuabili o per la necessità di autorizzazioni di diversi enti e amministrazioni, o perché ricadenti su aree aventi interesse naturalistico o in proprietà di privati terzi, o perché costituivano stravolgimento del progetto.

Consiglio di Stato, Sez. V, 07/07/2023, n. 6644 respinge lappello:

La sentenza appellata ha ritenuto proprie della fase esecutiva le problematiche connesse al mancato conseguimento di autorizzazioni/pareri/nulla osta sulle migliorie presentate dal concorrente nella gara e ha ritenuto, altresì, irrilevante che gli interventi proposti da ………………… ricadano in parte in aree anche di proprietà privata, esterne ai limiti delle aree indicate dal RUP.

Il Collegio ritiene condivisibili le motivazioni della sentenza appellata alla luce dei consolidati precedenti della Sezione per i quali leventuale offerta che preveda interventi su aree di altre amministrazioni non potrebbe mai comportare lesclusione del concorrente in quanto circostanza che attiene alla fase esecutiva del rapporto, potendo determinare linadempimento dellaggiudicatario solo nel caso in cui i necessari permessi, assensi o autorizzazioni dei legittimi proprietari, pubblici o privati, non intervengano.

Le medesime considerazioni valgono con riferimento alla presunta inammissibilità dellofferta perché le migliorie richiederebbero lacquisizione di autorizzazioni/pareri/assensi.

Ed invero: Non è infatti da ritenere condizionata lofferta in cui loperatore economico si sia impegnato, come nellodierna fattispecie, immediatamente e senza limiti alla realizzazione dellopera, anche laddove essa richieda il previo rilascio da parte di altra pubblica amministrazione di titoli abilitativi (Cons. Stato, V, 27 dicembre 2017, n. 6085, che richiama C.G.A.R.S. 8 febbraio 2017, n. 37): ciò, in quanto, il loro rilascio attiene non alla fase della valutazione dellofferta, bensì alla fase di esecuzione, nel cui ambito, per lipotesi che laggiudicataria non si renda al riguardo parte diligente, soccorrono i rimedi che la legge riconnette allinadempimento alle obbligazioni contrattuali (Cons. Stato, V, n. 6212 del 2021). Alla luce di ciò, gli interventi contestati dallappellante non si appalesano dunque estranei ed esorbitanti dallopera prevista, così da implicare sic et simpliciter lazzeramento del punteggio tecnico assegnato a … (o lesclusione di questultima): trattasi invero di interventi che, in quanto relativi ad aree limitrofe a quelle direttamente interessate dallopera e potenzialmente impattanti anche sullaccesso a queste ultime, ben possono, non irragionevolmente, essere considerati e valutati dalla stazione appaltante sulla base dei suindicati criteri previsti dalla lex specialis, nel perimetro dellapprezzamento discrezionale rimesso alla stessa stazione appaltante per la valutazione dellofferta tecnica. In tale contesto, peraltro, la sola natura eventualmente privata dellarea interessata dagli interventi non vale a escludere di per sé, in assenza di diverse evidenze offerte dallappellante, i proposti benefici per lopera, e dunque la valutabilità delle migliorie od opere aggiuntive ai fini dellattribuzione del punteggio tecnico (Cons. Stato, V, n. 5510 del 2021).

Alla luce delle suesposte considerazioni lappello principale va respinto e quello incidentale va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 07/07/2023 di Roberto Donati