Mancato pagamento del contributo A.N.A.C. nei termini di presentazione dellofferta.
La commissione di gara ha riscontrato la mancata produzione dellattestazione del pagamento di tale contributo e ne ha disposto lacquisizione tramite la procedura di soccorso istruttorio.
Limpresa versa il contributo.
Successivamente la commissione, sul presupposto che la data di avvenuto pagamento del contributo A.N.A.C. risultava essere successiva alla data di scadenza della procedura, ha deciso di sospendere le operazioni di gara per richiedere parere specifico allAutorità Nazionale Anticorruzione al fine di accertare lapplicabilità dellistituto del soccorso istruttorio.
A.N.A.C. trasmette il parere, rilevando come il pagamento non fosse stato assolto nei termini prescritti dalla lex specialis.
Limpresa viene esclusa.
Il ricorso avverso lesclusione viene respinto da Tar Calabria, Catanzaro, Sez. I, 29/06/2023, n. 946, con le seguenti motivazioni:
Considerato che:
– la ricorrente non ha versato il contributo A.n.a.c., stabilito dallart. 1, comma 67, L. n. 266/2005, nei termini di gara, in violazione dellart. 12.4 del disciplinare, secondo cui il mancato pagamento del contributo di gara nei termini, ovvero limpossibilità di dimostrazione dello stesso, comporta lesclusione del concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dellart. 1 comma 67 della L. 266/2005;
– a mente dell1, comma 67, L. n. 266/2005, richiamato dallart. 12.4 del disciplinare, lA.n.a.c. cui è riconosciuta autonomia organizzativa e finanziaria, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento di cui al comma 65 determina annualmente lammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione, ivi compreso lobbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici quale condizione di ammissibilità dellofferta nellambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche;
– il pagamento del contributo A.n.a.c. previsto dallart. 1, comma 67 L. n. 266/2005 «ha natura di contribuzione obbligatoria (cfr., Corte costituzionale 6 luglio 2007, n. 256) di scopo che è espressamente finalizzata alla copertura dei costi relativi al funzionamento dellANAC posti (in parte) a carico, per quanto qui occorre evidenziare, degli operatori economici sottoposti alla vigilanza dellAutorità la cui mancata corresponsione è sanzionata, per legge, con linammissibilità dellofferta, in deroga alla disciplina generale di cui allart. 80, comma 4,» del D. Lgs. n. 50/2016 (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 7 ottobre 2021, n. 10331);
– tale contributo A.n.a.c. costituisce inoltre condizione di ammissibilità dellofferta, cosicché il mancato versamento entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione «comporta automaticamente e obiettivamente linammissibilità dellofferta e conseguentemente lesclusione del concorrente, autore di unofferta non ammissibile per legge, analogamente a quanto stabilisce lart. 59, comma 4, d.lgs. n. 50/2016, per le offerte considerate inammissibili al ricorrere dei presupposti ivi indicati» (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 7 ottobre 2021, n. 10331; Consiglio di Stato, Sez. III, 12 marzo 2018, n. 1572);
– sebbene il Collegio sia consapevole della sussistenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci in materia, alla luce degli indicati e condivisibili assunti interpretativi lomesso versamento del contributo non dà luogo quindi a una causa di esclusione in senso stretto per mancanza dei requisiti partecipativi di ordine generale o speciale e pertanto, per un verso, ad esso non si attagliano le censure della ricorrente relative alla disciplina sulle cause di esclusione dalla gara e al principio del favor partecipationis, mentre sotto concorrente profilo la prescrizione contenuta nellart. 12.4 della lex specialis risulta ragionevole e conforme art. 1, comma 67, L. n. 266/2005; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 15 maggio 2023, n. 747);
A cura di giurisprudenzappalti.it del 29/06/2023 di Roberto Donati

