Offerta economica non sottoscritta dalla mandante (come richiesto dal disciplinare di gara). Esclusione!

Mag 22, 2023

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RTI viene escluso per lomessa sottoscrizione congiunta del documento dofferta da parte della mandante.

Viene contestata la decisione sostenendo che la stazione appaltante doveva ricorrere al soccorso istruttorio, così come stabilito dallart. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016.

Tar Lombardia, Brescia, Sez. II, 19/05/2023, n. 447, respinge il ricorso:

– infondato si palesa, tuttavia, il ricorso quanto alle censure di merito;

rilevato che:

– lesclusione del RTI …………… è stato disposto in ragione della omessa sottoscrizione congiunta del documento dofferta e del mancato ricorso, da parte della stazione appaltante al soccorso istruttorio, così come stabilito dallart. 83, comma 9, del D.lgs. 50/20163 e dallart. 15 del disciplinare di gara che consentirebbe di sanare le eventuali carenze di qualsiasi elemento formale della domanda;

– la tesi non può essere condivisa in quanto il file Documento dofferta caricato sulla piattaforma ,,,,,,,,, riportava unicamente la firma del legale rappresentante della società mandataria …………… e non anche la firma del legale rappresentante della società mandante …………..;

– nel caso di specie il Disciplinare di gara per laffidamento dei lavori, allart. 15, ha espressamente previsto la necessità, in caso di raggruppamenti temporanei (come nel caso di specie), della sottoscrizione della documentazione da parte di tutti i soggetti che compongono il raggruppamento, pena lesclusione, non consentendo detta previsione alcuna interpretazione difforme dal dato letterale, né potendo tale previsione ritenersi ambigua o incerta tale da consentire una diversa esegesi (Cons. Stato, sez. V, 15/09/2022, n. 7997);

– daltra parte, sul piano sostanziale, il Documento dofferta carente della sottoscrizione di ………………., non costituisce, come ritenuto dalla ricorrente, un semplice documento riepilogativo, giacché al suo interno due elementi essenziali non rinvenibili altrove: a) la percentuale di sconto propria dellofferta presentata; b) i costi della sicurezza afferenti allattività svolta dalloperatore economico;

– non appare perciò sufficiente che laltro documento presente nella busta economica e denominato Allegato 4 sia stato sottoscritto da entrambe le società, trattandosi di un allegato ulteriore e diverso rispetto al documento carente della firma della società mandante;

– quanto allulteriore argomentazione spesa dalla ricorrente è agevole rilevare che la sottoscrizione, eventualmente digitale, laddove la gara è svolta in modalità telematica, costituisce elemento essenziale di ogni offerta economica, giacché esprime la volontà del concorrente di impegnarsi nei confronti dellAmministrazione, tanto è vero che le offerte prive di sottoscrizione sono reputate giuridicamente nulle se non addirittura inesistenti, con esclusione di ogni ipotesi di soccorso istruttorio ai sensi dell art. 83 del Codice degli appalti, ostandovi, fra laltro anche la ncessità del rispetto del principio di parità tra le concorrenti (cfr. ex multis, T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 01/04/2022, n. 731; Consiglio di Stato, sez. V, 21/06/2017, n.3042);

ritenuto pertanto che:

– per le ragioni esposte il ricorso va rigettato, seguendo la regolazione delle spese il principio di soccombenza, secondo la quantificazione fattane in dispositivo;

A cura di giurisprudenzappalti.it del 19/05/2023 di Roberto Donati