Il Tar Sicilia ricorda come la responsabilità per danni conseguenti allillegittima aggiudicazione di appalti pubblici non richieda la prova dellelemento soggettivo della colpa, giacché la responsabilità, negli appalti pubblici, è improntata – secondo le previsioni contenute nelle direttive europee – a un modello di tipo oggettivo, disancorato dallelemento soggettivo, coerente con lesigenza di assicurare leffettività del rimedio risarcitorio.
La società ricorrente ha chiesto la condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno cagionato dalla illegittima aggiudicazione dellappalto in favore di raggruppamento controinteressato, quantificandolo in € 54.368,25, per mancato utile, ed € 38.288,29, a titolo di perdita di chances.
Tar Sicilia, Palermo, Sez. III, 17/05/2023, n. 1647, accoglie il ricorso:
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, nei termini che saranno di seguito precisati.
Attesa lacclarata illegittimità del provvedimento di ammissione in gara dellaggiudicataria, in applicazione dellart. 124 c.p.a., lamministrazione appaltante deve essere condannata a risarcire per equivalente la ricorrente del danno da questa patito a causa della mancata aggiudicazione.
Con riferimento, in particolare, al profilo soggettivo dellillecito lamentato dalla ditta ricorrente, occorre rilevare che, ai fini del risarcimento del danno in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, dopo la nota sentenza 30 settembre 2010, C 314/09 della Corte di Giustizia dellUnione Europea, non assume più rilievo il carattere colpevole della condotta della pubblica amministrazione e ciò anche quando si tratti di appalti sotto soglia comunitaria (Consiglio di Stato, sez. V, 8 novembre 2012, n. 5686).
È, invero, ormai consolidato lindirizzo del giudice amministrativo, per il quale per unanime indirizzo della giurisprudenza amministrativa, la responsabilità per danni conseguenti allillegittima aggiudicazione di appalti pubblici non richiede la prova dellelemento soggettivo della colpa, giacché la responsabilità, negli appalti pubblici, è improntata – secondo le previsioni contenute nelle direttive europee – a un modello di tipo oggettivo, disancorato dallelemento soggettivo, coerente con lesigenza di assicurare leffettività del rimedio risarcitorio (cfr. ex multis, C.d.S., sez. IV, n. 912/2021).
Devono, dunque, trovare applicazione, nella presente fattispecie, di tali, consolidati principi, in assenza dei quali si sarebbe potuto dubitare della sussistenza nel caso in esame dellelemento soggettivo della colpa, tenuto conto di quanto il tema dei limiti allavvalimento sia stato oggetto di opinioni discordanti e, soprattutto, alla luce della giurisprudenza europea, anche recentissima e specificamente riferita ai limiti allavvalimento da parte della mandataria (cfr. Corte di Giustizia Europea, 28 aprile 2022, C-497/20).
Quanto allammontare del risarcimento per equivalente, il collegio, richiamata la sentenza del Consiglio di Stato, Ad. plen. n. 2/2017 e rammentato che il mancato utile spetta nella misura integrale, in caso di annullamento dellaggiudicazione impugnata e di certezza dellaggiudicazione in favore del ricorrente, solo se questo dimostri di non aver utilizzato o potuto altrimenti utilizzare maestranze e mezzi, in quanto tenuti a disposizione in vista della commessa, rileva che, in difetto di tale dimostrazione, può presumersi che limpresa abbia riutilizzato mezzi e manodopera per altri lavori ovvero che li avrebbe potuto riutilizzare, usando lordinaria diligenza dovuta, al fine di non concorrere allaggravamento del danno (cfr. C.G.A. n. 688/2022).
Nella specie, il risarcimento per equivalente va dunque stabilito in ragione del 5% commisurato allimporto posto a base dasta, diminuito della percentuale di ribasso contenuta nellofferta della ricorrente, atteso che limpresa ricorrente non ha dimostrato lassenza dellaliunde perceptum vel percipiendum (cfr. C.G.A. n. 688/2022).
Alla somma che sarà così determinata dovranno essere aggiunti rivalutazione e interessi, secondo quanto stabilito al par. 47. della sentenza Cons. St., Ad. Plen. n. 2/2017.
Quanto al danno curricolare, osserva il collegio che questo, secondo la giurisprudenza dominante (recepita dalla stessa pronuncia dellAdunanza Plenaria 12 maggio 2017 n. 2, paragrr. 41 sub h) e 44), può essere riconosciuto solo se specificamente dedotto e provato, dovendo il creditore offrire una prova puntuale del nocumento che asserisce di aver subito per il mancato arricchimento del proprio curriculum professionale.
Nella presente fattispecie, in mancanza di tale prova, tale pretesa risarcitoria va disattesa.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 17/05/2023 di Roberto Donati

