Quanto dichiarato dagli operatori economici concorrenti nella domanda di partecipazione alla gara e nel documento di gara unico europeo costituisce prova documentale sufficiente del possesso dei requisiti dichiarati, dovendo essere basata su tali dichiarazioni la relativa valutazione ai fini dellammissione e della partecipazione alla gara.
Soltanto allesito della gara, dopo lapprovazione della proposta di aggiudicazione ed il provvedimento di aggiudicazione, si procederà alla verifica del possesso dei prescritti requisiti.
Lo ribadisce Tar Calabria, Reggio Calabria, 16/05/2023, n. 430:
16. Il ricorso è infondato, potendosi prescindere dalleccezione in rito sollevata dallAmministrazione resistente.
La ricorrente si duole della circostanza che la procedura di gara sia viziata dallillegittima ammissione della controinteressata e di tutte altre ditte concorrenti, le quali non sarebbero in possesso dei requisiti di carattere generale e del fatturato minimo specifico previsto dallart. 9 delle condizioni particolari di contratto.
La previa verifica dellassenza dei requisiti minimi di partecipazione in capo a tutte le ditte invitate a partecipare avrebbe impedito di procedere alla determinazione della soglia di anomalia e alla conseguente esclusione automatica dellofferta anomala, ipotesi prevista dallart. 97 comma 8 D.lgs. n. 50/2016, da leggersi in combinato disposto con lart. 1, comma 3, del d.l. n. 76 del 2020 (che trova applicazione per le gare indette entro il 31.06.2023, a condizione che si tratti di gara sotto soglia e di affidamento diretto o procedura negoziata (co. 2 lett. a) e b)).
Una volta eliminate tutte le partecipanti alla gara, lofferta della società ricorrente sarebbe rimasta lunica offerta cui validamente affidare il servizio.
Su questo primo tema di indagine, il Collegio osserva che, per condivisa giurisprudenza amministrativa, Lart. 32, comma 7, d.lgs. n. 50 del 2016 rimanda la verifica del possesso dei requisiti alla fase successiva allaggiudicazione, quale condizione integrativa dellefficacia di questultima, con la conseguenza che quanto dichiarato dagli operatori economici concorrenti nella domanda di partecipazione alla gara e nel documento di gara unico europeo costituisce prova documentale sufficiente del possesso dei requisiti dichiarati, dovendo essere basata su tali dichiarazioni la relativa valutazione ai fini dellammissione e della partecipazione alla gara, che spetta alla commissione di gara. Inoltre, fatte salve diverse previsioni della lex specialis e fatto comunque salvo lesercizio delle facoltà riconosciute alla stazione appaltante dallart. 85, comma 5, d.lgs. n. 50 del 2016, soltanto allesito della gara, dopo lapprovazione della proposta di aggiudicazione ed il provvedimento di aggiudicazione, si procede alla verifica del possesso dei prescritti requisiti, non da parte della commissione di gara, ma da parte della stazione appaltante mediante richiesta allaggiudicatario di presentare i documenti alluopo necessari, in conformità a quanto prescritto dagli artt. 86 e 87 d.lgs. n. 50 del 2016 (v. Cons. Stato sez. V, 18 marzo 2019, n. 1730; TAR Napoli, sez. VIII, 5 ottobre 2020 n. 4223).
Pertanto, alla luce del richiamato orientamento giurisprudenziale, il Collegio ritiene che intanto le dichiarazioni rese dalla aggiudicataria nel DGUE (v. doc. 3 di parte resistente pag. 24 e ss.) soddisfano senzaltro il requisito del possesso, da parte di questultima, dei requisiti di cui al cennato art. 9 delle Condizioni particolari di contratto ai fini dellammissione alla gara, non dovendo essa nullaltro dichiarare e/o provare ed incombendo piuttosto sulla stazione appaltante lonere di verifica documentale da espletarsi soltanto ad aggiudicazione avvenuta.
Tale meccanismo procedurale trova applicazione anche e a fortiori nel caso di approvvigionamento mediante ricorso al mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni laddove pur essendo la verifica del possesso dei requisiti a monte, in capo a tutti i concorrenti, demandata alla Consip, alla quale è affidato il MEPA, è comunque necessario, per ciascuna Stazione Appaltante, accertarne il possesso rispetto al soggetto aggiudicatario. Pertanto, anche nelle procedure negoziate svolte facendo ricorso al MEPA, si applica la previsione dellart. 32 d.lgs. n. 50/2016, che dispone che laggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti (v. TAR Lazio sez. II, 1 aprile 2019 n. 4276; Id, n. 2199/2016).
Il possesso dei requisiti di partecipazione deve naturalmente essere fornita dallaggiudicatario con i mezzi di prova previsti dallart. 86 D.lgs n. 50/2016 e dallAllegato XVII ivi richiamato.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 16/05/2023 di Roberto Donati

