L’art. 167 comma 1 e la delibera Anac n. 82 del 06/10/11 prevedono che il calcolo del valore stimato per la concessione deve essere effettuato al netto dell’iva

Mag 8, 2023

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Nellaccogliere il ricorso il Tar Lazio ricorda come lart. 167 comma 1 d. lgs. n. 50/16 e la delibera Anac n. 82 del 06/10/11 prevedano che il calcolo del valore stimato per la concessione debba essere effettuato al netto delliva.

Secondo la ricorrente la stazione appaltante non avrebbe accertato lanomalia dellofferta presentata dalla controinteressata. In particolare, i calcoli presenti nelle giustificazioni fornite dallaggiudicataria comproverebbero che lofferta della controinteressata sarebbe in perdita in quanto limporto complessivo dellappalto di euro 450.000 sarebbe da essa stato erroneamente calcolato iva esclusa al contrario di quanto previsto dal bando.

Tar Lazio, Roma, Sez. II bis, 05/05/2023, n. 7638 accoglie il ricorso:

– lart. 167 comma 1 d. lgs. n. 50/16 e la delibera Anac n. 82 del 06/10/11 prevedono che il calcolo del valore stimato per la concessione deve essere effettuato al netto delliva. Le disposizioni in esame, però, non precludono alla stazione appaltante di scorporare il valore delliva dallimporto posto a base di gara al fine di individuare il valore netto dellappalto. In ogni caso, la difformità del bando di gara rispetto al paradigma normativo di riferimento non influisce sullefficacia del bando stesso la quale avrebbe potuto essere emendata dalla stazione appaltante solo attraverso il potere di autotutela, nella fattispecie mai esercitato;

– a volere accedere allimpostazione di parte ricorrente anche lofferta di questultima sarebbe in perdita. Tale argomentazione è prospettata dalla controinteressata (pagg. 9 e ss. della memoria depositata il 10/02/23) non a fondamento di uneccezione dinammissibilità del gravame per carenza dinteresse ma quale ulteriore supporto argomentativo alla tesi da essa sostenuta, da ritenersi non condivisibile per le ragioni anzidette. Per altro, la deduzione difensiva si fonda su un assunto, costituito dallidentità dei costi prospettati dalla ricorrente rispetto a quelli indicati dalla xxxx., che non trova supporto alcuno nella produzione difensiva della controinteressata ed è, anzi, decisamente contestata dalla ricorrente nella memoria depositata il 31/03/23.

Alla luce di quanto fin qui evidenziato emerge che lofferta presentata dalla controinteressata avrebbe dovuto essere considerata sulla base dellimporto a base dasta di euro 450.000,00 da intendersi comprensivo delliva e, pertanto, avente un valore netto di euro 368.852,459 (come indicato dalla stessa controinteressata a pag. 8 della memoria depositata il 10/02/23).

La sostenibilità dellofferta della controinteressata, pertanto, deve essere valutata in riferimento a tale valore; tenendo conto dei costi fissi pari ad euro 193.831 e della percentuale di pertinenza del Comune, corrispondente ad almeno euro 193.980,00 come indicati dalla xxxx. (così le giustificazioni della controinteressata del 22/11/22), ne deriva che lofferta dellaggiudicataria è in perdita in quanto prospetta costi per euro 387.811 a fronte di un valore netto dellappalto di euro 368.852,459.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 05/05/2023 di Roberto Donati