Quando il concorrente è in possesso di un bagaglio esperienziale pregresso, è sufficiente la mera compatibilità tra tutte le risultanze descrittive del certificato camerale..

Mag 5, 2023

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Richiesta di iscrizione alla camera di commercio per attività coerenti. Nellaccogliere lappello il Consiglio di Stato, ricorda che la valutazione deve essere compiuta in senso globale e complessivo, nonché in concreto (Cons. St., sez. V, 3 settembre 2021, n. 6212) rispetto alla «descrizione delle attività imprenditoriali esercitate e delloggetto sociale, riportate nel certificato camerale, con il requisito di ammissione richiesto dalla lex specialis di gara e con loggetto dellappalto complessivamente considerato» (v., ad esempio, Cons. St., sez. V, 20 gennaio 2022, n. 366).

In particolare Consiglio di Stato, Sez. VII, 04/05/2023, n. 4530 stabilisce:

13.2. Va qui ribadito, ancora una volta, che, quando il concorrente è in possesso di un bagaglio esperienziale pregresso, è sufficiente la mera compatibilità tra tutte le risultanze descrittive del certificato camerale e loggetto dellappalto, mentre non si richiede una vera e propria corrispondenza (Cons. St., sez. V, 16 gennaio 2023 n. 529).

13.3. Occorre quindi esaminare anche loggetto sociale come riportato nelliscrizione camerale «anche a prescindere dal Codice ATECO attivato, ai fini della valutazione dellidoneità professionale delloperatore economico» (Cons. St., sez. V, 7 febbraio 2023, n. 1307; Cons. St., sez. V, 17 gennaio 2019, n. 431).

13.4. Loggetto sociale rappresenta, infatti, la misura della capacità di agire di unimpresa e, ove vi sia la prova effettiva, rappresentata dalla concreta esecuzione di pregresse prestazioni professionali coerenti con loggetto dellappalto, risulta comprovato che loggetto sociale è stato concretamente attivato (Cons. St., sez. V, 18 luglio 2022, n. 6131).

13.5. È altresì pacifico che, a prescindere da quando vengano aggiornate le risultanze camerali, ciò che conta è la data da cui decorre leffettivo svolgimento dellattività perché, come si è già accennato, questo Consiglio di Staro ritiene che i codici Ateco non hanno finalità certificativa e che leffetto utile della denuncia di variazione dellattestazione camerale viene retrodatato al momento delleffettivo avvio del servizio (Cons. St., sez. V, 17 gennaio 2023, n. 564) perché «liscrizione nel Registro della CCIA ha mera natura ricognitiva di un effetto che si era già prodotto in conseguenza delleffettivo e concreto svolgimento dellattività nel settore oggetto di appalto, con conseguente retroattività delleffetto utile delliscrizione» (Cons. St., sez. V, 1° giugno 2021, n. 4203).

13.6. Liscrizione del Registro delle Imprese produce effetti «a far data dal possesso effettivo e concreto del requisito» e liscrizione o lannotazione camerale sopravvenuta servono infatti solo «ad attribuire data certa alleffetto utile» già realizzatosi (Cons. St., sez. V, 21 maggio 2018, n. 3035).

13.7. Ebbene, proprio alla luce dei principi sin qui ribaditi, il motivo dedotto in prime cure da xxxx doveva essere respinto, mentre è stato erroneamente accolto dal primo giudice.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 04/05/2023 di Roberto Donati