Consorzi Stabili e “cumulo alla rinfusa”. Il nuovo codice conferma l’interpretazione estensiva

Apr 20, 2023

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Significativa sentenza del Tar Campania che, sul cumulo alla rinfusa, ripercorre la normativa susseguitasi dal d.lgs. n. 163/2006 al nuovo Codice d. lgs. n. 36/2023, per giungere alla conclusione che il nuovo Codice dei contratti pubblici (in vigore dal 1 aprile 2023) sembra ammettere il cumulo alla rinfusa allart. 67 (cfr. art. 100, comma 8, lett. c), il cui comma 4 riproduce il contenuto dellart. 47 comma 2 d.lgs. n. 50/2016 – a conferma del fatto che questultima disposizione non legittima una interpretazione limitativa del cumulo alla rinfusa – ed il cui comma 8 risulta sostanzialmente sovrapponibile al previgente art. 36 comma 7 d.lgs. n. 163/2006, a dimostrazione della voluntas legis di consentire ai consorzi stabili di attestare, per i lavori, i requisiti di qualificazione attraverso lattestazione SOA del consorzio, nella quale si sommano i requisiti posseduti dalle singole consorziate (cfr. Relazione allegata allo schema definitivo di Codice dei contratti pubblici in attuazione dellart. 1 legge n. 78/2022).

Il Tar Campania colloca la propria decisione (relativa ad un appalto di lavori) allinterno di una puntuale ricostruzione, analizzando anche listituto del cumulo alla rinfusa come disciplinato dal d.lgs. 36/2023.

Nellaccogliere il ricorso Tar Campania, Napoli, Sez. I, 19/04/2023, n.2390 stabilisce che:

3.Tanto premesso in punto di fatto, il presente giudizio ruota intorno alla questione dellammissibilità del cumulo alla rinfusa.

In via preliminare, ai fini della decisione dellodierno ricorso, giova ripercorrere levoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di cumulo alla rinfusa.

Lart. 35 d.lgs. n. 163/2006 prevedeva che i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per lammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui allarticolo 34, comma 1, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi, secondo quanto previsto dal regolamento, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi dopera, nonché allorganico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Lart. 36, comma 7, d.lgs. n. 163/2006 affermava che il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. Per i lavori la qualificazione è acquisita con riferimento ad una determinata categoria di opere generali o specialistiche per la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. Per la qualificazione della classifica di importo illimitato, è in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate già possieda tale qualificazione ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno una con qualificazione per la classifica VII e almeno due con classifica V o superiore, ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione per classifica VI. Per la qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione, nonché per la fruizione dei meccanismi premiali di cui allarticolo 40, comma 7, è in ogni caso sufficiente che i corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno una delle imprese consorziate. Qualora la somma delle classifiche delle imprese consorziate non coincida con una delle classifiche di cui al regolamento, la qualificazione è acquisita nella classifica immediatamente inferiore o in quella immediatamente superiore alla somma delle classifiche possedute dalle imprese consorziate, a seconda che tale somma si collochi rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari della metà dellintervallo tra le due classifiche.

Nel periodo di vigenza del vecchio codice degli appalti non si è mai dubitato della possibilità di applicare il cumulo alla rinfusa ai Consorzi stabili, anche per i requisiti tecnico-finanziari documentati nellattestato SOA e non posseduti in proprio dallesecutrice dei lavori individuata dal Consorzio.

LAdunanza Plenaria n. 8 del 2012 ha chiarito che il possesso dei requisiti generali e morali ex art. 38 codice appalti deve essere verificato non solo in capo al consorzio ma anche alle consorziate, dovendosi ritenere cumulabili in capo al consorzio i soli requisiti di idoneità tecnica e finanziaria ai sensi dellart. 35 codice appalti.

Lart. 47, comma 1, del nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016) statuisce che i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per lammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui allarticolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi dopera, nonché allorganico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Lart. 47, comma 2, d.lgs. n. 50/2016, nella sua originaria formulazione, prevedeva che per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui allart. 45, comma 2, lettera c), alle gare, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio.

Lart. 31 del decreto correttivo del codice (d.lgs. n. 56/2017) ha modificato il comma 2, stabilendo che i consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per lesecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per lesecuzione del contratto. Con le linee guida dellANAC di cui allarticolo 84, comma 2, sono stabiliti, ai fini della qualificazione, i criteri per limputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni. Per poter spendere i requisiti dei consorziati indicati per lesecuzione era, quindi, sufficiente la semplice designazione in fase di gara; per poter usufruire di quelli dei consorziati non designati occorreva, invece, ricorrere allistituto dellavvalimento.

In seguito, il d.l. n. 32 del 2019 (c.d. Sblocca cantieri) ha sostituito il comma 2 ed ha aggiunto il comma 2-bis allinterno dellart. 47, in virtù dei quali:

– I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2 e 46, comma 1, lettera f), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per i lavori, ai fini della qualificazione di cui allarticolo 84, con il regolamento di cui allarticolo 216, comma 27-octies, sono stabiliti i criteri per limputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni. Laffidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui allarticolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto (art. 47 comma 2);

– La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per laffidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali allapporto reso dai singoli consorziati nellesecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente (art. 47 comma 2-bis).

Lintervento legislativo del 2019 è stato, poi, invocato a sostegno di una ricostruzione contraria alla generalizzata ammissibilità del cumulo alla rinfusa.

LAdunanza Plenaria n. 5/2021, interrogatasi sulla perdita dei requisiti di una impresa consorziata non designata ai fini della esecuzione dei lavori (quindi su una questione del tutto diversa), ha incidentalmente affermato che il d.l. n. 32 del 2019 ha ripristinato loriginaria e limitata perimetrazione del cumulo alla rinfusa ai soli aspetti relativi disponibilità delle attrezzature e dei mezzi dopera, nonché allorganico medio annuo.

2. Da qui lemersione di un contrasto giurisprudenziale in ordine ai limiti entro i quali è legittimo il cumulo alla rinfusa.

2.1 Un primo orientamento sostiene che qualora il consorzio individui una consorziata come esecutrice, questultima dovrà essere autonomamente in possesso del requisito di qualificazione, così come, in caso di esecuzione in proprio ad opera del consorzio, questultimo dovrà possedere autonomamente il requisito; lutilizzo della maggiore qualificazione del consorzio stabile non potrebbe, cioè, legittimare lesecuzione di prestazioni da parte di piccole e medie imprese del tutto prive della qualificazione (Tar Lazio, sez. III, 3 marzo 2022, n. 2571; Cons. Stato, 22 agosto 2022, n. 7360, le cui argomentazioni sono state riprese dalla recente giurisprudenza, tra cui: Tar Ancona, Sez. I, 25 febbraio 2023, n. 119; Tar Milano, Sez. I, nn. 397, 597 e 744 del 2023; Tar Napoli, sez. III, 22 febbraio 2023, n. 1152).

In primo luogo, sul piano letterale, lart. 47 comma 1 d.lgs. n. 50/2016 consentirebbe il cumulo solo con riferimento a determinati requisiti, vale a dire attrezzature, mezzi e organico medio anno; al di fuori di questi limiti, dovrebbe applicarsi la regola generale che impone a ciascun concorrente la dimostrazione del possesso dei requisiti e delle capacità di qualificazione (artt. 83 e 84 d.lgs. n. 50/2016). Dalla lettera della legge sarebbe, pertanto, lecito distillare una direttiva di interpretazione limitativa del cumulo alla rinfusa, stante lattitudine derogatoria e, come tale, eccezionale della prefigurata facoltà di dimostrazione cumulativa dei requisiti di partecipazione.

In secondo luogo, la tesi in esame valorizza il nuovo contesto normativo, dal quale risulta espunta la previsione di cui al previgente art. 36, comma 7 d.lgs. n. 163/2006, la quale aveva legittimato un intendimento comprensivo, lato e generalizzato del cumulo (c.d. alla rinfusa). La soppressione della disposizione richiamata – oltre al tenore letterale dellart. 47 d.lgs. n. 50/2016 – condurrebbe, dunque, a superare lorientamento ampliativo ed a restringere la praticabilità del cumulo ai soli aspetti relativi alla disponibilità delle attrezzature, dei mezzi dopera e dellorganico medio annuo.

Nella prospettiva in esame, siffatta interpretazione restrittiva sarebbe confermata dal comma 2 dellart. 47 d.lgs. n. 50/2016, come riformulato dal d.l. n. 32/2019. Lattuale versione dellart. 47, comma 2, infatti, non menziona più la facoltà del consorzio di ricorrere allavvalimento, ai fini della utilizzazione dei requisiti di qualificazione delle consorziate non designate come esecutrici e si limita a prevedere lalternativa facoltà di eseguire il contratto con la propria struttura ovvero tramite i consorziati alluopo indicati in sede di gara.

Sul piano funzionale, largomento della finalità pro-concorrenziale non risulterebbe dirimente: la tutela della concorrenza risiederebbe, infatti, nella stessa possibilità di utilizzare la forma del consorzio stabile, a prescindere dalloperatività o meno del cumulo alla rinfusa.

In definitiva, secondo questa ricostruzione, qualora il consorzio designi per lesecuzione del contratto una o più delle imprese consorziate è necessario che queste ultime possiedano e comprovino (con la ribadita salvezza dei limitati e specifici casi di qualificazione cumulativa) i requisiti, tecnici e professionali, di partecipazione. Fermo restando che limpresa consorziata non qualificata potrebbe valorizzare i requisiti posseduti, in proprio, dal consorzio stabile ovvero dalle consorziate non esecutrici ricorrendo allordinario strumento dellavvalimento ex art. 89 d.lgs. n. 50/2016 (cfr. Tar Napoli, sez. III, 22 febbraio 2023, n. 1152).

2.2 Pur consapevole del contrasto ermeneutico in materia, il Collegio ritiene preferibile dare continuità allorientamento che reputa ammissibile il cumulo alla rinfusa (Tar LAquila, Sez. I, 16 marzo 2023; Tar Palermo, sez. I, 2 marzo 2023, n. 657; Cons. Stato, Sez. V, n. 964 del 2 febbraio 2021; Cons. Stato, sez. V., 29 marzo 2021, n. 2588), in linea con i precedenti giurisprudenziali di questa Sezione (cfr., per tutte, Tar Napoli, sez. I, 25 febbraio 2022, n. 1320).

Sul versante normativo, dallart. 47 d.lgs. n. 50/2016 non può desumersi che il singolo consorziato, indicato in gara come esecutore dellappalto, debba essere a sua volta in possesso dei requisiti di partecipazione.

Rilevato che – come affermato nella stessa sentenza n. 7360/2022, posta a fondamento del provvedimento di esclusione impugnato dallodierno ricorrente – lart. 47, comma 2, non chiarisce espressamente (il che dà ragione al contrasto esegetico) le modalità di qualificazione dei consorziati designati per lesecuzione, nel caso in cui i consorzi stabili intendano eseguire le prestazioni tramite le imprese consorziate, linterpretazione restrittiva sembra potersi fondare unicamente sul disposto di cui allart. 47 comma 1 d.lgs. n. 50/2016.

Senonché, la disposizione da ultimo citata suona, nella sua formulazione letterale, identica a quella già trasfusa nel previgente art. 35 d.lgs. n. 163/2006 (cfr. Cons. Stato, sez. V., 22 agosto 2022, n. 7360) e si è detto che allepoca del vecchio codice degli appalti era assolutamente pacifico il cumulo alla rinfusa.

Lart. 47 co. 1 d.lgs. n. 50/2016 prescrive che i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per lammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui allart. 45, co. 2, lett. b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, sostanzialmente rinviando allart. 83 del medesimo codice dei contratti pubblici, che per lappunto concerne i requisiti di idoneità professionale, economica e finanziaria.

Lart. 83, comma 2, a sua volta rinvia al regolamento di cui allart. 216, comma 27-octies la disciplina dei requisiti e delle capacità che devono essere posseduti dal concorrente, anche in riferimento ai consorzi di cui allarticolo 45, lettere b) e c).

Ai sensi dellart. 216, comma 27-octies, nelle more delladozione del regolamento (al momento inesistente) rimangono in vigore o restano efficaci le linee guida e i decreti adottati in attuazione della previgente disposizione di cui allart. 36, comma 7, d.lgs. n. 163/2006. Tra laltro, lart. 216, comma 14, prevede che fino alladozione del regolamento di cui allarticolo 216, comma 27-octies, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III (articoli da 60 a 96: sistema di qualificazione delle imprese), nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

In attuazione del citato art. 36 comma 7, lart. 81 del d.P.R. n. 207/2010 stabilisce che i requisiti per la qualificazione dei consorzi stabili sono quelli previsti dallarticolo 36, comma 7, del codice. Ne consegue, come sostenuto dal ricorrente, una reviviscenza di questultima disposizione, che non può dirsi espunta dallordinamento.

Allo stato attuale, non essendo stato adottato il Regolamento di cui allart. 216, comma 27-octies, il sistema di qualificazione e la dimostrazione dei requisiti di capacità che devono essere posseduti dai consorzi stabili per concorrere alle gare pubbliche sono regolati dallart. 36 del d.lgs. n. 163/2006 e dagli artt. 81 e 94 del d.P.R. n. 207/2010 (cfr. Tar Palermo, sez. I., 2 marzo 2023, n. 657). Linsieme di queste disposizioni delinea il regime di qualificazione dei consorzi stabili secondo il criterio del pieno cumulo alla rinfusa, salvo eccezioni.

In definitiva, non è condivisibile laffermazione per cui lart. 47, comma 1, d.lgs. n. 50/2016 – la cui formulazione letterale è sostanzialmente identica a quella già trasfusa nel previgente art. 35 d.lgs. n. 163/2006 – avrebbe ridotto lambito di operatività del cumulo alla rinfusa, circoscrivendolo ai soli mezzi ed allorganico medio annuo.

2.3 Ciò posto, rilevato che nellinterpretare la legge occorre considerare anche lintentio legis (art. 12 delle preleggi), occorre evidenziare che, nel corso del tempo, lintenzione del legislatore è sempre stata quella di valorizzare listituto in questione, quale importante strumento pro-concorrenziale.

Nella relazione di accompagnamento al d.l. n. 32 del 2019 (c.d. Sblocca Cantieri) si legge, infatti, che la modifica del comma 2 dellart. 47 d.lgs. n. 50/2016 è tesa a chiarire la disciplina dei consorzi stabili onde consentire loperatività e sopravvivenza di tale strumento pro-concorrenziale, mentre lintroduzione del comma 2-bis detta disposizioni concernenti i consorzi stabili di servizi e forniture, in continuità con il passato, di fatto colmando, a regime, un vuoto normativo per tali settori.

Del resto, sotto il profilo teleologico, linterpretazione ampliativa appare conforme alla ratio pro-concorrenziale sottesa alla disciplina dei consorzi stabili, che consente la partecipazione alle gare pubbliche ad imprese singolarmente prive dei requisiti di qualificazione richiesti dal bando, le quali possono cumulare i requisiti di cui dispongono con quelli di altre imprese fino a soddisfare il livello di qualificazione richiesto (cfr. Tar Palermo, sez. I., n. 657 del 02/03/2023).

2.4 In chiave ermeneutica e retrospettiva, giova inoltre sottolineare che il nuovo Codice dei contratti pubblici (in vigore dal 1 aprile 2023) sembra ammettere il cumulo alla rinfusa allart. 67 (cfr. art. 100, comma 8, lett. c), il cui comma 4 riproduce il contenuto dellart. 47 comma 2 d.lgs. n. 50/2016 – a conferma del fatto che questultima disposizione non legittima una interpretazione limitativa del cumulo alla rinfusa – ed il cui comma 8 risulta sostanzialmente sovrapponibile al previgente art. 36 comma 7 d.lgs. n. 163/2006, a dimostrazione della voluntas legis di consentire ai consorzi stabili di attestare, per i lavori, i requisiti di qualificazione attraverso lattestazione SOA del consorzio, nella quale si sommano i requisiti posseduti dalle singole consorziate (cfr. Relazione allegata allo schema definitivo di Codice dei contratti pubblici in attuazione dellart. 1 legge n. 78/2022).

Nello specifico, lart. 67, comma 8, statuisce che ai fini del rilascio o del rinnovo dellattestazione di qualificazione SOA, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono posseduti e comprovati dai consorzi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. La qualificazione è acquisita con riferimento a una determinata categoria di opere generali o specialistiche per la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. Per la qualificazione alla classifica di importo illimitato è in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate già possieda tale qualificazione ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno una con qualificazione per classifica VII e almeno due con classifica V o superiore, ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione per classifica VI. Per la qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione, nonché per la fruizione dei meccanismi premiali di cui allarticolo 106, comma 8, è in ogni caso sufficiente che i corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno una delle imprese consorziate. Qualora la somma delle classifiche delle imprese consorziate non coincida con una delle classifiche di cui allallegato II.12, la qualificazione è acquisita nella classifica immediatamente inferiore o in quella immediatamente superiore alla somma delle classifiche possedute dalle imprese consorziate, a seconda che tale somma si collochi rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari della metà dellintervallo tra le due classifiche. Gli atti adottati dallANAC restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 (cfr. art. 36, comma 7, d.lgs. n. 163/2006).

La Relazione di accompagnamento al nuovo Codice del 2023 precisa, inoltre, che il sistema sin qui in atto si basava su una disposizione transitoria del decreto legislativo n. 50 del 2016, (lart. 216, comma 27-octies), che rinviava allart. 36, comma 7 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (e fonti delegate), consentendo che i consorzi stabili attestino, per i lavori, i requisiti di qualificazione attraverso lattestazione SOA del consorzio, nella quale si sommano i requisiti posseduti dalle singole consorziate (relazione illustrativa, p. 105).

2.5 In questottica, la tesi dellammissibilità del cumulo alla rinfusa si ritiene preferibile anche per ragioni logiche, di coerenza ordinamentale, di certezza del diritto: opinare diversamente significherebbe che la possibilità di cumulo dellattestazione SOA, ammessa dalla giurisprudenza assolutamente prevalente fino alla citata sentenza del Consiglio di Stato n. 7360 del 25 agosto 2022 ed ammissibile per gli appalti rientranti nellambito di operatività del d.lgs. n. 36/2023, abbia avuto una breve parentesi di (incerta) sospensione giurisprudenziale relativamente a quelle controversie giudicate alla luce del suesposto orientamento restrittivo.

3. Il Collegio, nellaccogliere il ricorso, intende pertanto confermare il principio secondo cui, nella partecipazione alle gare dappalto e nellesecuzione, è il consorzio stabile (e non già ciascuna delle singole imprese sue consorziate) ad assumere la qualifica di concorrente e contraente e, per leffetto, a dover dimostrare il possesso dei relativi requisiti partecipativi (attestazione SOA per categorie e classifiche analoghe a quelle indicate dal bando).

In definitiva:

a) i requisiti speciali di qualificazione SOA devono essere posseduti e dimostrati unicamente dal consorzio stabile, mediante la sola qualificazione e lattestato SOA del consorzio medesimo (in ciò sostanziandosi la ratio e la finalità di tale figura soggettiva);

b) detti consorzi partecipano alla procedura di gara utilizzando requisiti di qualificazione loro propri, ossia la propria attestazione SOA;

c) alle consorziate designate per lesecuzione dellappalto spetta unicamente dimostrare il possesso dei requisiti di ordine generale, ciò al fine di impedire che possano giovarsi della copertura dellente collettivo, eludendo i controlli demandati alle stazioni appaltanti (Cons. St., A.P., 4 maggio 2012, n. 8; sez. V, 17 maggio 2012, n. 2582; sez. VI, 13 ottobre 2015, n. 4703; Tar Lazio 30 aprile 2018, n. 16 4723), fatte salve ovviamente le eccezioni di cui allart. 48, commi 7-bis, 17, 18, 19, 19-bis e 19-ter (così Consiglio di Stato, Sez. V, 14 aprile 2020, n. 2387).

In effetti, il consorzio stabile rappresenta un nuovo e peculiare soggetto giuridico, promanante da un contratto a dimensione associativa tra imprese, caratterizzato oggettivamente come struttura imprenditoriale e da un rapporto tra le stesse imprese di tipo organico, al fine di operare in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici, sicché unico interlocutore con lamministrazione appaltante è il medesimo consorzio (cfr. Cons. Stato, 24 gennaio 2023, n. 779).

Daltronde, lAdunanza Plenaria n. 6 del 2019 ha affermato che il sistema dei requisiti di qualificazione non può che riferirsi ad ogni singola impresa, ancorché associata in un raggruppamento, altrimenti si finirebbe con il conferire una sorta di soggettività al raggruppamento, al di là di quella delle singole imprese partecipanti; una sorta di interscambiabilità dei requisiti, quale quella ipotizzata, di partecipazione risulta più agevolmente ipotizzabile laddove si riconoscesse (ma così non è) una personalità giuridica propria al r.t.i..

Da tale angolo visuale, va rimarcato che i consorzi si distinguono dai raggruppamenti temporanei di impresa proprio in quanto forniti di autonoma soggettività giuridica, oltre che per la rilevanza esterna dellorganizzazione consortile.

Ne consegue che, nel caso di specie, non sussiste alcun difetto di qualificazione del Consorzio ricorrente, in possesso di tutte le iscrizioni SOA necessarie alla esecuzione dellappalto. Il provvedimento di esclusione è, pertanto, illegittimo e va annullato; conseguentemente va annullato per illegittimità derivata anche il provvedimento di aggiudicazione.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 19/04/2023 di Roberto Donati