Quando l’annullamento della gara a causa del malfunzionamento della piattaforma risponde ai principi di certezza del diritto

Apr 13, 2023

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In fase di gara la Commissione rilevava da parte di due delle tre partecipanti alla gara, il mancato inserimento dei costi inerenti la manodopera e la sicurezza, o linserimento degli stessi in una sezione diversa del gestionale di gara.

La Commissione rilevava come ciò non fosse da imputare ad una cattiva condotta degli operatori partecipanti, ma ad un problema tecnico della piattaforma che non ha consentito agli stessi linserimento di detti dati.

La stazione appaltante, pertanto, annullava in autotutela latto indittivo della procedura e tutti gli atti e i documenti di gara.

Veniva impugnata la determinazione in autotutela davanti al Tribunale amministrativo regionale, che respingeva il ricorso e condannava la ricorrente alle spese del giudizio.

Consiglio di Stato, Sez. V, 12/04/2023, n. 3686 conferma il primo grado stabilendo che:

14.1. Largomentazione non coglie nel segno.

14.2. In primo luogo, la soluzione adottata dallappellante non consente, per le ragioni di cui sopra, di ritenere la sussistenza del presupposto da cui parte la censura in esame, ovvero la ritualità della sua offerta (e sul punto non sembra superfluo riferire che, con una argomentazione rimasta inconfutata, ……… ha evidenziato tra altro come il documento dettaglio offerta economica caricato sulla piattaforma di gara da …….. sia privo della marcatura temporale).

Inoltre, lodierno giudizio non verte su una esclusione o una ammissione da/a una procedura di gara, ambito in cui le questioni trattate dalla giurisprudenza invocata risulterebbero centrali nello scrutinio di legittimità dellatto amministrativo, bensì ha a oggetto un atto di autotutela, che la stazione appaltante si era espressamente vincolata ad adottare per lipotesi del malfunzionamento della piattaforma telematica (pag. 12 disciplinare), accadimento che si è concretamente verificato e che ha riguardato un aspetto dellofferta economica essenziale ai fini della valutabilità nel merito delle domande di partecipazione dei concorrenti.

Sicchè lannullamento della gara disposto in ragione di tale malfunzionamento risponde ai principi di certezza del diritto, parità di trattamento, buon andamento e trasparenza dellazione amministrativa, canoni di cui lappellante non tenta neanche di dimostrare il cattivo uso, condizione che comunque non è dato rilevare nella fattispecie, considerato che il malfunzionamento ha minato, in radice, la stessa concorrenzialità della procedura, impedendo un reale confronto competitivo tra gli operatori economici: questo, a termini del vigente ordinamento, può sussistere solo laddove la legge di gara assicuri condizioni di partecipazione uniformemente comprensibili e accessibili.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 12/04/2023 di Roberto Donati