Con la Sentenza n.831/2023 il T.A.R. Sicilia affronta la questione riguardante lammissibilità dellofferta sottoscritta digitalmente da un soggetto estraneo al soggetto o operatore economico concorrente.
Il Giudice amministrativo, muovendo dalla norma contenuta nellart.83 comma 9 D.lgs.50/2016, opera una distinzione tra il caso della mancata o incompleta sottoscrizione dellofferta e il caso in cui lofferta sia sottoscritta da un soggetto diverso dallofferente. Afferma il Giudice Amministrativo che «lofferta può dirsi valida e vincolante per il soggetto interessato solo se colui che la firma sia effettivamente in possesso del potere di impegnare il concorrente, non potendosi ritenere accettabile unofferta non idonea a vincolare il concorrente, perché chi la sottoscrive non è in possesso dei poteri per farlo, o se non è possibile individuare chi lha rilasciata, quindi, per incertezza assoluta sulla sua provenienza». Tanto ritiene il Giudice amministrativo perché nel caso di offerta sottoscritta da un soggetto diverso dallofferente non può trovare applicazione lapproccio ermeneutico espresso da una parte della giurisprudenza amministrativa che ritiene ammissibile lofferta in quanto sanabile con lattivazione della procedura di soccorso istruttorio. Nel caso di sottoscrizione da parte di soggetto estraneo si ritiene preclusa «alla stazione appaltante la possibilità di ricondurre ed imputare lofferta economica al suo autore con quel grado di assoluta certezza richiesto dalla giurisprudenza» affinché possa attivarsi la procedura di soccorso istruttorio; dunque non è possibile rimediare ad una mancata o incompleta sottoscrizione dellofferta ai sensi dellart.83 comma 9 D.lgs.50/2016. La procedura di soccorso istruttorio richiede infatti, quale condizione, che lofferta economica sia con assoluta certezza riconducibile ed imputabile ad un determinato soggetto o operatore economico, «in modo che – nonostante la mancanza della firma possa dirsi di volta in volta effettivamente raggiunto in modo certo, sulla base di altri elementi acquisiti aliunde nellambito della documentazione prodotta, il duplice scopo cui è volta la sottoscrizione, ossia quello di assicurare la riferibilità dellofferta al suo autore ed al contempo lassunzione da parte dellofferente dellimpegno negoziale alla esecuzione della prestazione alle condizioni in essa contenute». La sottoscrizione del soggetto estraneo, non costituendo una mera incompletezza o mancanza di sottoscrizione, costituisce piuttosto un vizio che preclude la possibilità di ricondurre ed imputare lofferta economica al suo autore «con quel grado di assoluta certezza richiesto dalla giurisprudenza», ma soprattutto il vizio rende lofferta non idonea a vincolare il concorrente perché chi la sottoscrive è carente dei poteri per farlo.
A cura di: Redazione TuttoGare

