Il Tar Toscana, respingendo il ricorso, stabilisce che lautorizzazione del giudice è necessaria per tutto il periodo compreso tra la presentazione della domanda di accesso al concordato e fino allomologazione.
Dopo lomologazione, e salvo che non intervengano la risoluzione o lannullamento del concordato, viene meno lesigenza dellautorizzazione al compimento degli atti di straordinaria amministrazione.
Questo quanto stabilito da Tar Toscana, Sez. II, 20/03/2023, n. 286:
Tanto premesso, lart. 80 co. 5 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, nel testo introdotto dallart. 372 co. 1 lett. b) del Codice della crisi dimpresa, approvato, con d.lgs. n. 14/2019, stabilisce che le stazioni appaltanti escludono dalla procedura loperatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo, o nei cui confronti sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dallarticolo 95 del codice della crisi di impresa e dellinsolvenza adottato in attuazione della delega di cui allarticolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n.155 e dallarticolo 110.
Lart. 110 dello stesso d.lgs. n. 50/2016 rinvia parimenti allart. 95 del Codice della crisi dimpresa, che, per quanto qui interessa, al comma terzo prevede che Successivamente al deposito della domanda di cui allarticolo 40, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato, e, al comma quarto, che Lautorizzazione consente la partecipazione alla gara previo deposito di una relazione del professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.
xxxx sostiene che, ai sensi dellart. 95 cit., la partecipazione a procedure di appalto pubblico delle imprese in concordato preventivo sarebbe sottoposta a due condizioni cumulative, il conseguimento dellautorizzazione del giudice e il deposito della relazione attestante la conformità delliniziativa al piano concordatario e la capacitò di adempimento del contratto.
Laffermazione è senzaltro condivisibile per le imprese che si trovino nella fase successiva al deposito della domanda di cui allart. 40, rinvio che identifica la disciplina del procedimento unitario per laccesso agli strumenti di regolazione della crisi e dellinsolvenza e alla liquidazione giudiziale.
Dopo il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo, e fino al decreto di apertura del concordato, il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, mancando la quale gli atti compiuti sono inefficaci. Successivamente al decreto di apertura e fino allomologazione, sullistanza di autorizzazione provvede il giudice delegato (art. 46 d.lgs. n. 14/2019).
Il combinato disposto delle norme appena richiamate chiarisce che lautorizzazione del giudice è necessaria per tutto il periodo compreso tra la presentazione della domanda di accesso al concordato e fino allomologazione. Conferma se ne trae dal successivo art. 94, che disciplina gli effetti della presentazione della domanda di concordato. Correlativamente, ai fini della partecipazione a gare pubbliche di appalto, lautorizzazione deve essere preceduta dal deposito della relazione sottoscritta dal professionista indipendente, ai sensi dellart. 95 co. 3 e 4 del medesimo d.lgs. n. 14/2019.
La procedura di concordato preventivo si chiude con la sentenza di omologazione, che segna linizio della fase di esecuzione del concordato, sotto la sorveglianza del commissario giudiziale. Questi deve riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori e, qualora rilevi che il debitore non sta provvedendo al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla proposta, o ne sta ritardando il compimento, deve senza indugio riferirne al Tribunale. Il Tribunale, sentito il debitore, può attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti e può procedere alla nomina di un amministratore giudiziario affinché compia gli atti necessari a dare esecuzione alla proposta omologata (art. 118 d.lgs. n. 14/2019).
Dopo lomologazione, e salvo che non intervengano la risoluzione o lannullamento del concordato, viene meno lesigenza dellautorizzazione al compimento degli atti di straordinaria amministrazione e quella richiesta dallart. 95, la cui necessità costituisce, come detto, uno degli effetti della presentazione della domanda di concordato. Limpresa è restituita alla disponibilità del debitore, tenuto alladempimento degli obblighi assunti con la proposta concordataria e soggetto alla sorveglianza del commissario, mentre i poteri del giudice si spostano sul versante dei rimedi previsti per il caso di inosservanza di quegli obblighi.
Daltro canto, la continuità aziendale serve a tutelare linteresse dei creditori ed a preservare, nella misura possibile, i posti di lavoro (art. 84 co. 2 d.lgs. n. 14/2019), richiedendo comunque il voto favorevole dei creditori o il superamento degli eventuali dissensi secondo la disciplina alluopo stabilita (art. 112 d.lgs. n. 14/2019). E il piano di concordato, oggetto dellomologa, consta di un piano industriale che deve contenere lindicazione degli effetti sul piano finanziario e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria, nonché lanalitica individuazione dei costi e dei ricavi attesi, del fabbisogno finanziario e delle relative modalità di copertura, tenendo conto anche dei costi necessari per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dellambiente. Il piano deve essere inoltre accompagnato dalla relazione di un professionista indipendente, che attesti la veridicità e fattibilità dello stesso e, in caso di continuità aziendale, la sua idoneità a impedire o superare linsolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dellimpresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale (art. 87 d.lgs. n. 14/2019).
A fugare ogni dubbio circa la non necessità dellautorizzazione giudiziale, dopo lomologa, è la previsione secondo cui la sentenza di omologazione chiude la procedura di concordato preventivo, determinando la cessazione del regime di amministrazione previsto nel corso della procedura, come già chiarito dalla stessa giurisprudenza civile invocata dalla ricorrente, pronunciatasi con riguardo alla disciplina dettata dal R.D. n. 267/1942 (legge fallimentare). La circostanza che lesecuzione del concordato preventivo non rappresenti una fase a sé stante rispetto a quella che lha preceduta sta a significare che il debitore deve conformare il proprio operato al conseguimento degli obiettivi prefigurati nel piano concordatario omologato, ma non che la sua attività continui a essere sottoposta al medesimo regime previsto durante il corso della procedura di concordato, oramai conclusa (cfr. Cass. civ., sez. VI, 4 febbraio 2021, n. 2656; id., sez. I, 10 gennaio 2018, n. 380).
Se così è, gli artt. 80 co. 5 lett. b) e 110 co. 4 d.lgs. n. 50/2016 vanno intesi nel senso che, per le imprese in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, la partecipazione allaffidamento di pubbliche commesse è subordinata allautorizzazione del giudice soltanto se non sia ancora intervenuta lomologa del concordato. Dopo lomologa, lautorizzazione non occorre, come non occorre che la partecipazione sia accompagnata dal deposito della relazione di un professionista indipendente attestante la conformità al piano concordatario e la capacità dellimpresa di adempiere al contratto, che, nel sistema delineato dallart. 95 co. 3 e 4 del d.lgs. n. 14/2019, costituisce appunto il presupposto dellautorizzazione.
Che la necessità dellautorizzazione del giudice e la presupposta relazione indipendente si collochi nella sola fase che intercorre fra la presentazione della domanda di concordato preventivo e lomologa del concordato trova conferma, oltre che dalla collocazione della norma nella sezione dedicata agli Effetti della presentazione della domanda di concordato, nella lettera dellart. 95 co. 4. La norma esige che la relazione attesti la conformità al piano concordatario ove predisposto, la quale non avrebbe senso se riferita alla fase successiva allomologazione; e ancora meno senso avrebbe in chiave sistematica, considerato che, lo si è visto, ai fini dellomologazione è lintero piano concordatario, e non la partecipazione a una singola gara pubblica dappalto, a dover essere attestato, mediante relazione di un professionista indipendente, nella sua fattibilità e nella garanzia della sostenibilità economica dellimpresa.
Né, evidentemente, sarebbe ragionevole interpretare lart. 85 co. 5 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 nel senso di riservare lammissione alle gare ai soli concorrenti per i quali la procedura di concordato sia pendente, con esclusione delle imprese per le quali il concordato sia stato omologato, cui lart. 95 co. 3 e 4 d.lgs. n. 14/2019 non si applica.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 20/03/2023 di Roberto Donati

