Gara telematica. Il documento denominato offerta economica è stato sottoscritto dalla sola impresa mandataria, mentre gli altri, tra cui quello denominato giustificativo offerta economica, sono stati sottoscritti da entrambe le imprese del costituendo RTI.
La parte ricorrente sostiene che la mancata sottoscrizione da parte della mandante dello specifico file relativo denominato offerta economica costituirebbe una irregolarità essenziale non sanabile, che avrebbe dovuto comportare lesclusione automatica del RTI concorrente.
Tar Valle dAosta, Sezione Unica, 17/03/2023, n. 19 respinge il ricorso:
Per quanto qui interessa, dagli atti di causa risulta che il documento denominato offerta economica, è stato sottoscritto dalla sola impresa mandataria, mentre gli altri, tra cui quello denominato giustificativo offerta economica, sono stati sottoscritti da entrambe le imprese del costituendo RTI. Ciò emerge dalla riproduzione della schermata della piattaforma telematica di gara recante la verifica delle firme del documento giustificativo offerta economica.pdf.p7m.p7m dal quale risulta la doppia firma digitale, una delle quali appartiene al rappresentante della mandante (cfr. doc. n. 6 della controinteressata e doc. n. 13 di parte resistente).
Limpresa mandante, pertanto, ha sottoscritto (unitamente alla mandataria) un documento facente parte dellofferta economica e contenente tutti i dati essenziali e quelli di dettaglio della stessa (importo complessivo e voci specifiche, cfr. doc. n. 6 della controinteressata).
Non si può pertanto sostenere che il contenuto dellofferta non sia riconducibile alla volontà congiunta validamente espressa dei componenti del R.T.I., giacché limpegno economico risulta univocamente espresso mediante la sottoscrizione di entrambi i rappresentanti legali. Lofferta economica, infatti, deve essere considerata nel suo complesso come linsieme dei documenti che consentono di perfezionare, avanti la stazione appaltante, la volontà di contrattare ed il contenuto delle promesse prestazioni.
Non persuade la tesi di parte ricorrente secondo cui la mancata sottoscrizione dello specifico file relativo denominato offerta economica (autogenerato dalla piattaforma telematica e riportato allallegato n. 21 al ricorso) costituirebbe una irregolarità essenziale non sanabile, che avrebbe dovuto comportare lesclusione automatica del RTI concorrente.
Lavvenuta sottoscrizione dei documenti attinenti al dettaglio dellofferta economica (oltre che a quello relativo ai costi della manodopera) riproduttivi dellintero contenuto dellofferta anche da parte della mandante, consente di ritenere la mancata sottoscrizione del documento offerta economica, una irregolarità non essenziale, sulla quale non andava attivato neanche il procedimento di soccorso istruttorio.
A nulla rileva il fatto che nel file di dettaglio, sottoscritto anche dal legale rappresentante della impresa mandante, non sia testualmente presente la quantificazione dello sconto percentuale praticato sulla base dasta, giacché la presenza dellimporto al netto di tale sconto rende lofferta già completa, sul piano negoziale, soprattutto perché si tratta di un appalto a corpo e non a misura.
Lofferta economica, quindi, è stata sottoscritta da entrambi i componenti costituenti il RTI e non risulta violata la par condicio dei concorrenti.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 17/03/2023 di Roberto Donati

