Il CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari non è compatibile con il complesso delle prestazioni professionali richieste per il servizio di reception, custodia e accoglienza.
Questo stabilisce il Tar Campania a seguito di procedura aperta per laffidamento del servizio di gestione delle residenze universitarie.
La migliore offerta viene sottoposta alla verifica di anomalia e successivamente esclusa.
In particolare, per quanto riguarda il servizio di reception, custodia e accoglienza, , il RUP ha ravvisato che nelle giustificazioni fornite si prospettava limpiego nel servizio di 12 unità lavorative inquadrate con il CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari, in contrasto con le previsioni del capitolato speciale, che reputava idonea lapplicazione, per tutto il personale coinvolto nellesecuzione dellappalto, del trattamento normativo e retributivo minimo rinveniente dal CCNL Multiservizi.
Tar Campania, Napoli, Sez. III, 07/03/2023, n.1488 respinge il ricorso avverso lesclusione:
dd) se si legge attentamente il verbale di verifica del ……….., come integrato dal richiamato verbale di supporto del ………., ci si avvede che il seggio di gara ha interpretato lart. 20 del capitolato speciale non in termini di obbligatoria applicazione (a pena di esclusione) del CCNL Multiservizi, ma piuttosto nel senso (corretto) di indice di affidabilità e coerenza dellofferta rispetto alloggetto dellappalto, comportando tale tipologia contrattuale, a differenza di altre per le quali sarebbe dovuta intervenire una dimostrazione in concreto, lintrinseca compatibilità con il servizio oggetto di affidamento: tanto in applicazione del radicato principio, condiviso dalla stessa ricorrente principale, secondo il quale lindividuazione del contratto collettivo da applicare rientra nelle prerogative di organizzazione dellimprenditore e nella libertà negoziale delle parti, con il limite della coerenza del contratto collettivo prescelto rispetto alloggetto dellappalto, come prescritto dallart. 30, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, il quale richiede la sussistenza di una stretta connessione tra contrattazione collettiva e attività oggetto di appalto (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 11 gennaio 2022 n. 199). In definitiva, ciò che ha determinato lesclusione della xxxx dalla procedura selettiva non è stato il riferimento ad un contratto collettivo diverso dal CCNL Multiservizi, asseritamente imposto a pena di esclusione, ma il fatto che il CCNL Vigilanza non fosse compatibile con loggetto dellappalto, implicando un catalogo di attività non coerente con il complesso delle prestazioni professionali richieste per il servizio di reception, custodia e accoglienza, qualificato dallart. 5 del capitolato come servizio principale. Ne discende che non può assolutamente predicarsi la lamentata illegittimità dellart. 20 del capitolato, e ciò nemmeno sotto lulteriore profilo della pretesa non coerenza del CCNL Multiservizi con loggetto dellappalto. Infatti, secondo quanto contemplato dallart. 10 del capitolato, il servizio di reception ricomprende anche varie funzioni riconducibili allambito proprio dellaccoglienza alberghiera o di vaste comunità, quali (vd. pag. 5 del capitolato) attività di accoglienza e consegna degli alloggi, consegna della biancheria piana da camera, eventuale consegna dei pasti ad ospiti in isolamento domiciliare da Covid-19, verifica del rispetto delle disposizioni emanate dallADISURC in materia di gestione dellemergenza epidemiologica da Covid-19, attività di accoglienza e front-office nelle attività istituzionali e nellambito delle progettualità gestite dallamministrazione anche mediante lutilizzo di fondi comunitari, vari adempimenti relativi alle attività di accettazione, assegnazione e rilascio dellalloggio, ivi compresa lassistenza agli ospiti nelle fasi di sistemazione attraverso la compilazione della scheda delle consistenze e dello stato dei luoghi e dei materiali assegnati. Pertanto, si rivela del tutto appropriato il richiamo del CCNL Multiservizi, che, in ragione della sua ampiezza e versatilità applicativa, include, oltre ai servizi attinenti agli ambiti della pulizia, della manutenzione degli ambienti e della custodia in senso stretto, quelli di controllo degli accessi e quelli ausiliari di reception, accoglienza, e accompagnamento relativi ad edifici ed aree (il riferimento a musei, siti archeologici, fiere, parcheggi, etc. è meramente esemplificativo), nonché quelli di fattorinaggio e movimentazione interna, ossia servizi perfettamente congruenti con le attività di accoglienza sopra elencate;
A cura di giurisprudenzappalti.it del 07/03/2023 di Roberto Donati

