Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Lombardia ha stabilito che lesclusione di unofferta da una gara telematica è legittima se linvio è stato effettuato con due secondi di ritardo rispetto allorario previsto dal bando. La decisione è stata presa in seguito allesclusione di unazienda da una gara telematica indetta dal comune per laffidamento di un appalto di servizi di manutenzione e gestione del verde pubblico.
La ditta aveva completato linvio telematico dellultimo step contenente lofferta con due secondi di ritardo rispetto allorario stabilito (alle ore 12:00), a pena di esclusione. La società ha proposto un ricorso contro lesclusione, ma il TAR Lombardia sez. IV ha respinto la richiesta nella sentenza del 23 febbraio 2023, n. 465.
I giudici hanno condiviso le valutazioni espresse dal Consiglio di Stato in un caso analogo, stabilendo che il riferimento alle ore 12:00 come termine ultimo di presentazione delle offerte debba essere inteso nel senso che le offerte inviate oltre tale orario (dalle 12:00:01 in poi) sono tardive e non possono essere prese in considerazione dalla stazione appaltante.
La ditta esclusa non ha fornito alcuna prova del verificarsi di malfunzionamenti del sistema e la regolare presentazione di numerose offerte nella stessa mattinata dimostra il corretto funzionamento della piattaforma. Pertanto, lesclusione dellofferta è stata considerata legittima dal TAR Lombardia.
A cura di: Redazione TuttoGare

