Appalto di fornitura. Laggiudicatario ha chiesto una revisione dei prezzi e delle tempistiche delle forniture, al fine di riportare il rapporto contrattuale alloriginaria equità.
Dopo la risposta negativa della stazione appaltante limpresa ricorre al Tar, che respinge il ricorso.
In appello, tra i vari motivi, limpresa sostiene lerroneità della sentenza di primo grado per aver escluso lapplicabilità dellistituto della variante in corso dopera prevista dallart. 106, comma 1, lett. c) del Codice.
Consiglio di Stato, Sez. VI, 23/02/2023, n. 1844 respinge lappello ricordando che:
4. Con il terzo motivo di appello si censura il capo della impugnata sentenza con il quale è stato respinto il secondo motivo di impugnazione del ricorso di primo grado ed è stata confermata la legittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui ha escluso lapplicabilità dellart. 106, comma 1, lett. c), D.lgs. 50/2016. Ritiene parte appellante che, a differenza di quanto erroneamente statuito dal giudice di prime cure, anche quanto dalla stessa richiesto sarebbe riconducibile alla variante in corso dopera.
4.1 La doglianza va disattesa.
Come giustamente rilevato dal T.R.G.A. – Sezione Autonoma della Provincia di Bolzano (pag. 17 della sentenza appellata), le modifiche richieste da xxxx concernono principalmente il corrispettivo dellappalto (in termini di quantum) nonché altre condizioni contrattuali ad esse accessorie (quale la disciplina delle penali o dallincamerazione delle garanzie definitive).
Ebbene, dette richieste variazioni, tutte connesse al lamentato squilibrio contrattuale dovuto allaumento dei costi di approvvigionamento del sale, non sono, neppure in astratto, in grado di determinare il mutamento del tipo contrattuale o della sua struttura. Esse, infatti non incidono in alcun modo sullo schema di base del negozio (che resta quello proprio dellappalto di forniture costituito dallo scambio di una prestazione di dare verso il corrispettivo di un prezzo monetario) né del suo oggetto (con ciò intendendosi la prestazione corrispettiva qualificante il tipo contrattuale, nel caso di specie, trattandosi di fornitura, quella di dare).
Da ciò consegue linapplicabilità al caso che occupa anche dellart. 106, comma 1, lett. c), D.lgs. 50/2016 il quale, per costante insegnamento pretorio, si riferisce, invece, alle sole varianti in corso dopera che si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 7 gennaio 2022, n. 48; id: Sez. III, 7 dicembre 2021, n. 8180; Sez. V, 15 novembre 2021, n. 7602 e Sez. V, 2 agosto 2019, n. 5505).
Nel medesimo solco si è espresso con riguardo ad analoga censura, di recente, il Consiglio di Stato con la sentenza n. 9426 del 31/10/2022 chiarendo che Le modifiche delloggetto del contratto sul versante del corrispettivo che lappaltatore va a trarre dallesecuzione del contratto vanno invece sussunte nellambito della fattispecie di cui alla lettera a) [dellart. 106, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 2016 – n.d.r.], che disciplina gli aspetti economici del contratto con testuale riferimento alle «variazioni dei prezzi e dei costi standard».
A cura di giurisprudenzappalti.it del 23/02/2023 di Roberto Donati

