Fornitura di licenze di software. La ricorrente, seconda migliore offerta, sostiene la congruità della propria offerta e lanomalia di quella dellaggiudicataria, società che non risulterebbe annoverata tra i partners della ditta che produce il software oggetto della procedura, con correlato diritto ad unapposita scontistica.
Non potendo beneficiare della scontistica, laggiudicataria avrebbe un utile minimo, da erodere ulteriormente computando le spese di partecipazione alla medesima procedura, per cui lofferta sarebbe anomala.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 01/02/2023, n. 206 accoglie il ricorso:
4. Si rammenta che le contestazioni mosse con il ricorso in esame concernono laggiudicazione alla Società odierna controinteressata di una procedura negoziata sotto-soglia, tramite piattaforma MEPA (R.D.O.), da aggiudicarsi in base al criterio del minor prezzo e si fondano sullassunta anomalia dellofferta presentata da tale Società.
4.1. In ossequio allart. 1, comma 3, del d.l. n. 76/2020 e s.m.i, lart. 6 della lettera dinvito/disciplinare prevedeva lesclusione automatica dalla gara delle offerte che presentassero una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata i sensi dellart. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter, del d.lgs 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte fosse stato uguale o superiore a cinque.
Nel caso qui in rilievo sono tuttavia rimaste in gara le offerte di sole quattro ditte, per cui non si applicava lesclusione automatica dellofferta anomala stabilita come sopra.
5. Si rende poi necessario puntualizzare che la giurisprudenza pressochè costante, dalla quale non vi è ragione di discostarsi, afferma che, salvo il caso di un utile pari a zero, non è possibile determinare una soglia al di sotto della quale lofferta vada considerata senzaltro incongrua, giacché anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo in termini, ad esempio, di permanenza sul mercato, qualificazione, pubblicità, curriculum, prosecuzione dellattività lavorativa (cfr: Cons. St., III, 13.07.2021, n. 5283; V, 10.11.2021, n. 7498; T.a.r. Abruzzo, Pescara, 19.11.2021, n. 486; T.a.r. Sicilia, Palermo, I, 110.10.2021, n. 2774; T.a.r. Lazio, Roma, III quater, 3.11.2020, n. 11286; T.a.r. Lombardia, Milano, IV, 30.10.2020, n. 2044).
5.1. Ne consegue che, per poter nella specie qualificare lofferta dellaggiudicataria quale anomala, non è sufficiente fornire prova di un utile molto ridotto, purché non pari a zero o addirittura negativo (perciò offerta in perdita), ben potendovi in tal caso sussistere ulteriori ragioni, come in precedenza esposte in via esemplificativa, per giustificare comunque la partecipazione alla gara con lintento di conseguirne laggiudicazione e di poter assicurare la fornitura che ne costituisce loggetto.
6. La Società ricorrente svolge un articolato ragionamento per dimostrare lincongruità di tale offerta, richiamando una relazione tecnica puntuale che dà conto dei costi delle forniture nelle tre ipotesi che la concorrente non sia partner di ……, che sia ……..partner o …….. partner.
6.1. Il Collegio ritiene che non abbia alcuna rilevanza lesame dellipotesi intermedia, posto che la xxxx non si è mai dichiarata ….. partner, bensì ….. partner. Ove ciò fosse verificato, detta Società effettivamente potrebbe ottenere un utile, ancorchè molto limitato (………), comunque sufficiente ad assicurare la congruità dellofferta, secondo il condivisibile orientamento giurisprudenziale su richiamato.
6.2. Il punto è che invece la ricorrente ha fornito lelenco ufficiale dei …… partners di …….. per la Provincia di ………., nel quale tale Società non figura, con la conseguenza che, elidendo, rispetto alla fornitura de qua, la scontistica praticata da …… per i …. partners, lofferta di xxxx appare insostenibile, anomala.
6.3. …………..
7. A fronte di quanto rappresentato, il ricorso è fondato e deve essere accolto, con obbligo, per la stazione appaltante, di eseguire la verifica dellanomalia dellofferta della prima graduata.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 01/02/2023 di Roberto Donati

