Il soccorso procedimentale è consentito, in via di eterointegrazione del bando, in presenza di errore manifesto o di ambiguità dell’offerta tecnica se comunque l’effettiva volontà d…

Gen 11, 2023

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Lesperibilità del soccorso procedimentale, nei termini ammessi dalla giurisprudenza, deve pertanto ritenersi consentita, al di là di quanto previsto nella lex specialis di gara, in via di eterointegrazione della stessa, in presenza di un errore manifesto o di ambiguità dellofferta tecnica laddove comunque leffettiva volontà del partecipante sia desumibile da altri elementi della medesima offerta tecnica, consentendosi in tale modo di coniugare il principio della massima partecipazione con il principio della par condicio.

Questo il principio affermato da Consiglio di Stato, Sez. V, 10/01/2023, n. 324:

14.2. Peraltro per la giurisprudenza (ex multis Consiglio di Stato sez. V, 04/10/2022, n.8481) sussiste la possibilità che la stazione appaltante corregga gli errori materiali inficianti lofferta, a condizione che leffettiva volontà negoziale dellimpresa partecipante alla gara sia individuabile in modo certo nellofferta presentata, senza margini di opacità o ambiguità, così che si possa giungere a esiti univoci circa la portata dellimpegno ivi assunto.

Il rimedio – diverso dal soccorso istruttorio di cui allart. 83 comma 9 d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che non potrebbe riguardare né il profilo economico né quello tecnico dellofferta (tra altre, Cons. Stato, III, 2 febbraio 2021, n. 1225; V, 27 gennaio 2020, n. 680, che rammenta che, nei pareri nn. 855 del 21 marzo 2016 e 782 del 22 marzo 2017 relativi allo schema del Codice degli appalti pubblici e del correttivo di cui al d.lgs. 56/2017 resi dalla Commissione speciale, questo Consiglio di Stato ha espressamene sottolineato, in relazione allart. 83, lopportunità di conservare il soccorso procedimentale in caso di dubbi riguardanti gli elementi essenziali dellofferta tecnica ed economica) – consiste nella possibilità di richiedere al concorrente di fornire chiarimenti volti a consentire linterpretazione della sua offerta e a ricercare leffettiva volontà dellofferente, superando le eventuali ambiguità dellofferta, ciò fermo il divieto di integrazione dellofferta, senza attingere a fonti di conoscenza estranee alla stessa e a condizione di giungere a esiti certi circa la portata dellimpegno negoziale con essa assunta (Cons. Stato, III, 13 dicembre 2018, n. 7039; 3 agosto 2018, n. 4809; V, 27 aprile 2015, n. 2082; 22 ottobre 2014, n. 5196; 27 marzo 2013, n. 1487).

Il Consiglio di Stato infatti nei pareri relativi allo schema del Codice degli appalti pubblici di cui al d.lgs. 50/2016 e del correttivo di cui al d.lgs. n. 56/2017, resi dalla Commissione speciale (n. 855 del 21 marzo 2016; n. 782 del 22 marzo 2017) ha sottolineato, in relazione allart. 83, lopportunità di conservare un soccorso procedimentale, nettamente distinto dal soccorso istruttorio, in virtù del quale possano essere richiesti, in caso di dubbi riguardanti gli elementi essenziali dellofferta tecnica ed economica, chiarimenti al concorrente, fermo il divieto di integrazione dellofferta, laddove i chiarimenti valgono a chiarire la portata dellofferta.

Si tratta, in particolare, di quei chiarimenti che, per la giurisprudenza, sono ammessi, in quanto finalizzati a consentire linterpretazione delle offerte e ricercare leffettiva volontà dellimpresa partecipante alla gara, superandone le eventuali ambiguità, e a condizione di giungere a esiti certi circa la portata dellimpegno negoziale con esse assunte (Cons. Stato, V, 27 aprile 2015, n. 2082; 22 ottobre 2014, n. 5196; 27 marzo 2013, n. 1487).

Detta interpretazione, relativa allammissibilità del soccorso procedimentale, volto a ricercare, alla luce dei chiarimenti richiesti, la volontà negoziale dalla stessa offerta e non ab externo o tramite la produzione di nuovi documenti, si pone del resto in linea con quanto previsto dalla Corte di Giustizia UE che, in tema di soccorso istruttorio in caso di carenze dellofferta tecnica, ha ritenuto (nella sentenza della Sez. VIII, 10 maggio 2017, nella causa C-131/16 Archus), che una richiesta di chiarimenti non può ovviare alla mancanza di un documento o di uninformazione la cui comunicazione era richiesta dai documenti dellappalto, se non nel caso in cui essi siano indispensabili per chiarimento dellofferta o rettifica di un errore manifesto dellofferta e sempre che non comportino modifiche tali da costituire, in realtà, una nuova offerta.

14.2.1. Lesperibilità del soccorso procedimentale, nei termini ammessi dalla giurisprudenza, deve pertanto ritenersi consentita, al di là di quanto previsto nella lex specialis di gara, in via di eterointegrazione della stessa, in presenza di un errore manifesto o di ambiguità dellofferta tecnica laddove comunque leffettiva volontà del partecipante sia desumibile da altri elementi della medesima offerta tecnica, consentendosi in tale modo di coniugare il principio della massima partecipazione con il principio della par condicio, che risulterebbe altrimenti vulnerato ove si consentisse al concorrente di integrare ex post unofferta carente dei requisiti prescritti dalla lex specialis di gara, sia ove detti requisiti siano richiesti ai fini della stessa ammissibilità dellofferta – dovendo lofferta carente in tal caso essere esclusa – sia ove siano richiesti ai fini dellattribuzione di un punteggio premiale – non potendosi al riguardo attribuire il correlativo punteggio.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 10/01/2023 di Roberto Donati