Il Tar Liguria ricorda come la ripetitività delle violazioni in materia di imposte e tasse, ancorché non definitivamente accertate, costituisca un indice di inaffidabilità delloperatore.
La ricorrente, già aggiudicataria, ha infatti impugnato la determinazione con cui stazione appaltante, in sede di controllo, ha revocato laggiudicazione, ritenendola responsabile di gravi violazioni non definitivamente accertate delle leggi tributarie (art. 80, co. 4, del codice dei contratti pubblici).
Tar Liguria, Sez. I, 27/12/2022, n. 1140 respinge il ricorso:
25. Con il terzo motivo del ricorso principale, si deduce: violazione dellart. 80, co. 4, lett. d), del d.lgs. n. 50 del 2016; eccesso di potere per difetto di motivazione e distruttoria, difetto del presupposto, travisamento e illogicità manifesta.
Secondo la ricorrente, delle varie cartelle e comunicazioni dirregolarità esposte dallAgenzia delle entrate alcune sarebbero oggetto di rateizzazione, altre di rottamazione, altre di sgravio, pagate o annullate, con la conseguenza che la valutazione della stazione appaltante circa la gravità delle stesse non sarebbe condivisibile.
26. Il motivo è infondato.
Nella specie, infatti, le «gravi violazioni» in materia fiscale sussistono, stante il numero e lentità dei debiti tributari, alcuni dei quali anche accertati in primo grado dalla Commissione tributaria (………….. …………): come opportunamente messo in rilievo dalla difesa della resistente, si tratta di oltre trenta ipotesi di irregolarità per un importo complessivo estremamente significativo, ben superiore al milione di euro e, a tal proposito, appare condivisibile la tesi della stazione appaltante secondo cui la ripetitività degli adempimenti tributari per un ammontare complessivamente superiore alla soglia di gravità indicata dal legislatore costituisca indice dinaffidabilità del concorrente e giustifichi lestromissione.

