Una dichiarazione di equivalenza deve provenire da un organo che sia in grado di garantire tale equivalenza

Nov 22, 2022

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La questione pregiudiziale sottoposta alla Corte di Giustizia Europea (Sesta Sezione 27 ottobre 2022) concerne il fatto che il principio secondo cui: nellambito di una gara dappalto sono ammessi prodotti equivalenti, è inteso a salvaguardare la libera concorrenza e la parità di trattamento tra gli offerenti. Di conseguenza (considerando 83 della direttiva 2014/25) le specifiche tecniche dovrebbero essere redatte in modo da evitare di restringere artificialmente la concorrenza mediante requisiti che favoriscono uno specifico operatore economico in quanto rispecchiano le principali caratteristiche delle forniture, dei servizi o dei lavori da esso abitualmente offerti. E «quando le specifiche tecniche che figurano nei documenti dellappalto fanno riferimento a un marchio, a unorigine o a una produzione specifica, lente aggiudicatore deve esigere che lofferente fornisca, già nella sua offerta, la prova dellequivalenza dei prodotti che propone rispetto a quelli definiti nelle citate specifiche tecniche».

Lente aggiudicatore «gode di un potere discrezionale nel determinare i mezzi che gli offerenti possono impiegare per provare tale equivalenza nelle loro offerte», ma nonostante il potere discrezionale di cui dispone, i mezzi di prova ammessi dallente aggiudicatore devono consentirgli di procedere effettivamente a una valutazione proficua dellofferta per determinare se questultima sia conforme alle specifiche tecniche oggetto del bando di gara. A giudizio della Corte una dichiarazione di equivalenza, per poter essere considerata un mezzo appropriato, deve provenire da un organo che sia in grado di garantire tale equivalenza e quindi può essere resa solo dal produttore o dal fabbricante di detti componenti.

La Corte precisa, inoltre, che «lequivalenza di un componente riguarda la questione se tale componente abbia le stesse qualità di un altro componente, a prescindere dal fatto che questultimo sia stato o meno omologato», tuttavia, se si tratta di un componente rientrante in una tipologia per la quale gli atti normativi prevedano la omologazione, «per tali tipi di componenti, la prova dellavvenuta omologazione non può essere sostituita da una dichiarazione di equivalenza resa dallofferente».

A cura di: Redazione TuttoGare