Le difformità dell’offerta tecnica rispetto ai requisiti minimi previsti dalla stazione appaltante legittimano l’esclusione dalla gara e non la mera penalizzazione nell’attribuzione…

Nov 15, 2022

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Il Tar della Toscana, accogliendo il ricorso, ribadisce come le difformità dellofferta tecnica rivelatrici della linadeguatezza del progetto proposto dallimpresa offerente rispetto ai requisiti minimi previsti dalla stazione appaltante determinano lesclusione dalla gara, non la penalizzazione nellattribuzione dei punteggi.

Nel caso in questione era stata apportata una variante sostanziale al progetto, in palese contrasto con lesecutivo posto a base di gara.

Questo quanto stabilito da Tar Toscana, Sez. I, 14/11/2022, n. 1299, che annulla laggiudicazione:

Tali concorrenti elementi valgono a dimostrare la fondatezza dellassunto su cui si fonda il primo motivo di ricorso atteso che il posizionamento del cantiere e la localizzazione delle aree di intervento previste dalla offerta presentata dalla aggiudicataria non sono compatibili con le indicazioni del progetto esecutivo e denotano, quindi, la volontà di apportarne una non consentita variante.

Il che avrebbe dovuto comportare lesclusione della impresa.

La giurisprudenza è, infatti, costante nellaffermare che le difformità dellofferta tecnica rivelatrici della linadeguatezza del progetto proposto dallimpresa offerente rispetto ai requisiti minimi previsti dalla stazione appaltante per il contratto da affidare legittimano lesclusione dalla gara e non già la mera penalizzazione dellofferta nellattribuzione del punteggio, perché determinano la mancanza di un elemento essenziale per la formazione dellaccordo necessario per la stipula del contratto (Cons. Stato Sez. III, 21 ottobre 2015, n. 4804, 1 luglio 2015, n. 3275; Sez. V, 17 febbraio 2016, n. 633, 23 settembre 2015, n. 4460, Sezione V, 5 maggio 2016, n. 1809).

Per tale motivo il ricorso deve essere accolto con assorbimento delle ulteriori doglianze inerenti la attribuzione dei punteggi da parte della commissione.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 14/11/2022 di Roberto Donati