Con la recente sentenza n.398/2022 il TAR Molise chiarisce le implicazioni giuridiche e gli aspetti critici derivanti dalla mancata partecipazione dellaggiudicatario al procedimento di revoca del bando, di tutti gli atti di gara, e dellaggiudicazione, nel caso in cui sia già intervenuta una aggiudicazione definitiva.
Nel caso esaminato dal Giudice Amministrativo lEnte aveva revocato in autotutela, ex art.21 quinquies L.241/90, il bando, tutti gli atti di gara e laggiudicazione definitiva, ma senza dare avviso allaggiudicatario dellavvio della procedura di revoca, se non a conclusione del procedimento e cioè dopo avere già deliberato la revoca.
Il TAR si sofferma innanzi tutto sulla posizione giuridica delloperatore economico, che con la aggiudicazione definitiva della gara per laffidamento della concessione assume una posizione giuridica qualificata, perché laggiudicazione della gara trasforma laspettativa di mero fatto del promotore in aspettativa giuridicamente tutelata alla consequenziale stipula del contratto aggiudicato. Per tale ragione, il Giudice Amministrativo precisa che «con laggiudicazione definitiva della gara per laffidamento della concessione (il promotore ha assunto) una qualificazione e consistenza tanto marcate da ergerlo a interlocutore naturale e contraddittore necessario di ogni determinazione amministrativa suscettibile di incidere sul suo status». Di conseguenza, lamministrazione non ha ampia libertà di rivalutare in autotutela la dichiarazione di interesse pubblico resa nella prima fase del project financing ma, invece, per rivalutare la scelta deve rispettare le regole stabilite negli articoli 7 e seguenti della legge n.241/1990, nel contraddittorio con laggiudicatario. Precisa il Giudice Amministrativo che le regole richiamate hanno lo scopo di fare acquisire allamministrazione il contributo dellaggiudicatario e valutarlo, e così di orientare lesercizio dei poteri discrezionali dellamministrazione «verso una soluzione che componga nel modo più equilibrato e proporzionato i vari interessi contrastanti emergenti alla luce dellinteresse pubblico prevalente». Ricorda il Tribunale Amministrativo che lart.10 comma 1 lett.b) della legge n.241/1990 pone a carico dellamministrazione il preciso obbligo di valutare le memorie scritte ed i documenti versati nel procedimento dallinteressato, dandone conto nella motivazione dellatto conclusivo del procedimento, essendovi altrimenti un vizio insanabile; obbligo che nel caso esaminato si ritiene violato. È necessaria quindi la partecipazione dellaggiudicatario, nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, altrimenti la decisione dellamministrazione è illegittima.
A cura di: Redazione Tuttogare

