Il Tar Calabria rafforza lorientamento giurisprudenziale secondo cui la tardiva produzione delle giustificazioni sullanomalia dellofferta non può determinare di per sé lesclusione ( si veda https://www.giurisprudenzappalti.it/sentenze/in-fase-di-verifica-anomalia-il-termine-per-presentazione-giustificazioni-non-e-perentorio/).
La vicenda oggetto di giudizio appare comunque particolare, in quanto il ricorrente lamenta lillegittimità dellesclusione per la tardività delle giustificazioni dellofferta anomala inviate alla Commissione il 16.11.2021 quando dovevano pervenire inderogabilmente entro il giorno 16.10.2021.
Al ritardo nella trasmissione delle giustificazioni, tuttavia, si aggiungeva il ritardo del collegio esaminatore, che si riuniva per la verifica di congruità delle offerte il 7 marzo 2022.
Su tali basi Tar Calabria, Catanzaro, Sez. I, 20/10/2022, n. 1801 accoglie il ricorso:
La censura è fondata.
Condivisibile giurisprudenza sostiene che la tardiva produzione delle giustificazioni inerenti allanomalia dellofferta non può determinare di per sé solo lesclusione delloperatore economico, laddove la verifica della Commissione sia stata comunque eseguita successivamente allacquisizione della documentazione (ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I-quater, 18 maggio 2018, n. 5534). Trasponendo il richiamato orientamento ermeneutico alla fattispecie, risulta che il collegio esaminatore si è riunito per la verifica della congruità delle offerte il 7.03.2022, cosicché in tale data aveva comunque a disposizione i rilievi giustificativi inoltrati dal raggruppamento deducente.
6. Il ricorso principale è pertanto accolto, con conseguente annullamento della determina di esclusione n. ……
A cura di giurisprudenzappalti.it del 20/10/2022 di Roberto Donati

