Le esperienze professionali pertinenti richieste dal contratto di appalto e fornite dalle imprese ausiliarie, costituiscono capacità non agevolmente trasferibili con la messa a disposizione che discende dallavvalimento, pertanto devono essere eseguite direttamente dallimpresa ausiliaria.
Il Consiglio di Stato ribadisce il principio, confermando la giurisprudenza, e respinge lappello.
Ecco quanto stabilito da Consiglio di Stato, Sez. V, 17/10/2022, n. 8838:
In deroga al paradigma classico dellavvalimento, per cui lausiliaria presta al concorrente quanto necessario affinchè esso sia autonomamente in grado di eseguire la prestazione che gli è stata aggiudicata, in questa specifica ipotesi non solo lausiliaria mette a disposizione le proprie risorse, ma si impegna allesecuzione in proprio delle attività per cui tali specifici requisiti sono dati in avvalimento.
Con specifico riferimento alle esperienze professionali pertinenti si richiama un recente chiarimento offerto da questa Sezione con sentenza n. 6347 del 2021, secondo cui: in via di interpretazione letterale, deve quindi ritenersi che la norma abbia richiesto lesecuzione diretta dellausiliaria nei casi in cui loperatore sia privo di titoli professionali o di studio (indicati dallallegato XVII parte II lett.f) che non possono essere trasferiti ad altri poiché evidentemente strettamente personali al soggetto che li abbia acquisiti. In tale ottica, il riferimento aggiuntivo alle esperienze professionali pertinenti si spiega tenendo conto delleventualità che la stazione appaltante richieda, sempre quale requisito di partecipazione esperenziale, esperienze professionali maturate in virtù della spendita di titoli di studio o professionali, che risultano anchesse, allevidenza, espressione di capacità personali intrasmissibili ad altri.
Nella fattispecie, appare allevidenza che le esperienze professionali pertinenti richieste dal contratto di appalto e fornite dalle imprese ausiliarie, costituiscono capacità non agevolmente trasferibili con la messa a disposizione che discende dallavvalimento, pertanto devono essere eseguite direttamente dallimpresa ausiliaria. Ciò in quanto, secondo linterpretazione offerta dalla giurisprudenza, le esperienze professionali pertinenti vanno intese quelle esperienze maturate non solo in virtù di affidamenti connotati da profili di infungibilità, in qualche modo equiparabili, dunque, a quelle per le quali sono richiesti titoli di studio e professionali di cui allallegato XVII, parte II, lett. f (Cons. Stato, sez. V, 9 marzo 2020, n. 1704), ma anche, in presenza di un esplicita indicazione contenuta nel disciplinare, tutte quelle esperienze che non sono agevolmente trasferibili.
La capacità professionale dellimpresa ausiliaria e, quindi le esperienze professionali pertinenti, non può che essere desunta dai servizi analoghi a quello oggetto di gara precedentemente espletati, da cui si evince una particolare competenza professionale personale, maturata nel corso del tempo, che non potendo essere trasferita, richiede la necessaria esecuzione diretta.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 17/10/2022 di Roberto Donati

